Contestazione delle multe pazze e ricorso al Giudice di pace - QdS

Contestazione delle multe pazze e ricorso al Giudice di pace

Sebastiano Attardi

Contestazione delle multe pazze e ricorso al Giudice di pace

mercoledì 11 Maggio 2011

Per difendersi l’automobilista non è obbligato a ricorrere a un avvocato

CATANIA – Accanto alla mucca pazza vi sono le multe pazze, se è vero che non c’è giorno o settimana che non ci vengano notificate multe  che, il più delle volte, risalgono a tanti anni fa per cui si è prescritto (art. 204 Codice della strada) il diritto di credito oppure si riferiscono a violazioni avvenute in altre città dove l’automobilista non è mai stato od anche a sanzioni non contestate nei termini di legge (ora gg. 90 ex lege 29.7.2010 n. 120, mentre prima erano gg. 150). Una volta che la sanzione viene contestata, sorge il diritto di difendersi.
La difesa è agevole quando la “multa” è stata elevata nella città di residenza mentre è meno agevole  quando occorre rivolgersi al giudice di pace di un’altra città che, magari, è distante dalla propria residenza, si che appare anche antieconomica la difesa. Ciò posto, va detto che per contestare una multa l’automobilista deve rivolgersi al Giudice di pace del luogo dov’è stata commessa l’infrazione. Egli deve spiegare, dettagliatamente, le motivazioni (difese a discolpa) per cui la ritiene ingiusta.
 
Nella compilazione del ricorso in opposizione che va presentato, presso la cancelleria del giudice, sia personalmente che per posta – previo ed allegato pagamento del relativo (secondo l’importo della sanzione) contributo unificato, il cui minimo è di € 33,00 – non occorre adoperare un linguaggio giuridico ma è sufficiente  esporre le motivazioni addotte in contrapposto al contenuto del verbale, tenendo presente che quest’ultimo, in linea generale ma con le previste eccezioni (ad esempio: auto in movimento), fa piena prova del suo contenuto sino a querela di falso (art 2700 c.c.). Per difendersi non è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato, ma occorre firmare il ricorso e successivamente presentarsi personalmente, davanti al giudice, per insistere nel contenuto dell’opposizione.
Quest’ultima va presentata entro il termine di giorni sessanta dalla contestazione, oppure dalla relativa notifica quando non è stato possibile contestarla nell’immediatezza del fatto.

Avv. Sebastiano Attardi
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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