Tassa di concessione governativa come richiedere il rimborso - QdS

Tassa di concessione governativa come richiedere il rimborso

Giuseppe Grassia

Tassa di concessione governativa come richiedere il rimborso

sabato 14 Maggio 2011

Abrogata nel 2003, possono richiederla gli abbonati ai servizi di telefonia

CATANIA – Ci risiamo! L’unica certezza, quando si tratta di tasse è l’incertezza. Inoltrarsi nei meandri del nostro fisco ricorda il viaggio di Dante nelle bolge infernali, dove ogni tanto si doveva ricordare che vi sono delle regole stabilite laddove “si puote ciò che si vuole e più non dimandare”.
Ci riferiamo all’abrogazione, di fatto, implicita come si usa dire nel linguaggio giuridico, avvenuta nel 2003, di quell’art. 21 del D.P.R. 641/1972 che impone ai titolari di abbonamento ai servizi di telefonia mobile di pagare, ogni mese, la tassa di concessione governativa di € 5,16 per la c.d. utenza privata e di € 12,91 per l’utenza affari.
Come si legge nelle due recenti sentenze delle Commissioni Regionali di Venezia-Mestre, n.4/16/11 dell’11 novembre 2010, depositata il 17.01.2011 e di Perugia, n.37/11, il presupposto sul quale poggiava la richiesta di pagamento della tassa è venuto meno con l’entrata in vigore del “nuovo” codice delle comunicazioni elettroniche (ho messo nuovo tra virgolette perché è del 2003) il quale, avendo espressamente abrogato la norma sulla quale si basava il citato art. 21 avrebbe indirettamente abrogato anche questo.
Ma siccome non è stato espressamente abrogato, il fisco ha continuato ad applicarlo. è del 6 aprile 2011 l’interrogazione n.5-04538 – Camera dei Deputati – del parlamentare Fluvi (PD), ma l’Agenzia delle entrate è ferma nella sua posizione di debenza.
È vero, che le sentenze non sono ancora definitive (poiché possono ancora essere sottoposte al vaglio della Cassazione) e che, come si dice, fanno stato solo tra le parti ossia hanno effetto solo tra i litiganti, ma le motivazioni in esse contenute rappresentano una fonte autorevole.
Per evitare di incorrere in decadenze e prescrizioni oggi all’abbonato resta solo la strada della richiesta di rimborso. In caso di diniego espresso vi sono 60 giorni dalla ricezione della risposta per ricorrere alla Commissione tributaria. Se però entro 90 giorni non si ottiene risposta, il silenzio viene considerato rifiuto e vi sono dieci anni per adire la Commissione.
Il termine di decadenza per la domanda è di tre anni  dal giorno del pagamento, quindi  riguarda massimo gli ultimi tre anni per un importo  complessivo di € 185,00 per i privati e di € 465,00 per l’utenza affari. Per chi volesse presentare la domanda di rimborso, il modulo è scaricabile dal sito www.veroconsumo.it.

Dott. Giuseppe Grassia
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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