Un Testo Unico sull’apprendistato per integrare formazione e lavoro - QdS

Un Testo Unico sull’apprendistato per integrare formazione e lavoro

Massimo Mobilia

Un Testo Unico sull’apprendistato per integrare formazione e lavoro

venerdì 20 Maggio 2011

Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento che coordina quanto varato sinora per favorire l’occupazione giovanile. Coinvolti i minori che abbandonano la scuola, i giovani tra i 18 e i 29 anni ed universitari

ROMA – Risolvere la piaga della disoccupazione giovanile (al 25,4% in Italia e al 38,4% in Sicilia nel 2009, secondo gli ultimi dati Eurispes) e quella della dispersione scolastica. è con questo obiettivo che lo scorso 5 maggio il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Testo Unico sull’apprendistato, inserendo gli elementi di novità previsti dalla riforma della scuola superiore e le nuove misure in tema di mercato del lavoro.
Un provvedimento che coordina, quindi, quanto varato sin ora dal Governo per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, valorizzando di più l’apprendistato che si toglie le vesti del semplice addestramento professionale, come era stato inteso in passato, per vestire i panni di un vero e proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato. Allo stesso tempo si mantiene flessibile perché, al termine del periodo di formazione, l’impresa (a cui vengono riconosciuti forti sgravi contributivi per il solo fatto di assumere e formare gli apprendisti) può decidere se recedere dal rapporto, senza obbligo di motivazione, o se mantenerlo seguendo le norme ordinarie.
Secondo quanto previsto dalla riforma, i nostri giovani avranno la possibilità di seguire tre strade, ovvero tre diverse tipologie di apprendistato.
1) Apprendistato professionale: un contratto rivolto ai minori che lasciano le scuole, che indirizza loro verso nuove attività formative, definite dalle Regioni o dai ministeri dell’Istruzione e del Lavoro, da seguire in alternanza al lavoro.
2) Apprendistato professionalizzante: un contratto per i giovani compresi tra i 18 e i 29 anni, che fa svolgere l’attività formativa lavorativa all’interno dell’azienda stessa, con le regole del contratto collettivo, a cui il giovane lavoratore deve però aggiungere un periodo di formazione in corsi organizzati dalle Regioni.
3) Apprendistato di alta formazione e di ricerca: un contratto rivolto ai giovani che devono ancora conseguire un titolo di studio secondario o che stanno ancora seguendo gli studi universitari, master, dottorati di ricerca o pratica professionale, stabilendo per loro un periodo di formazione da definire secondo regole regionali o d’intesa con le Università.
Il Testo Unico contiene anche un riferimento all’apprendistato innovativo nei percorsi a carattere tecnologico dei 58 neonati Istituti tecnici superiori, i quali inizieranno la loro attività dal prossimo mese di settembre, per dar vista ad un nuovo modello di gestione e di governance dell’integrazione tra scuola e lavoro. Si tratta di istituti di alta formazione tecnica, gestiti attraverso fondazioni, con la presenza di almeno un istituto tecnico o professionale, un’Università e le imprese.
“L’approvazione del Testo Unico sull’apprendistato – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini – dimostra l’attenzione del Governo nei confronti delle nuove generazioni e del loro ingresso nel mondo del lavoro. Una sfida che può essere vinta solo attraverso una stretta integrazione tra il mondo dell’istruzione e formazione e quello del lavoro, così come previsto dalla riforma dell’istruzione superiore e dalle nuove norme sull’apprendistato. Provvedimenti che daranno risposte concrete alle esigenze dei nostri giovani”.
 

 
Le sanzioni. Ai datori di lavoro non conviene fare i furbetti
 
ROMA – Il Testo Unico sull’apprendistato prevede anche pesanti sanzioni per i datori di lavoro che intascano i benefici contributivi senza svolgere la formazione. In questo caso, sono chiamati a restituire i contributi previdenziali risparmiati moltiplicati per due e, tenendo conto che all’apprendista si applica un’aliquota contributiva del 10%, la parte da restituire sarà pari alla differenza con l’aliquota dovuta per l’assunzione con un normale contratto di lavoro subordinato. Nel caso in cui la formazione venga fornita ma in violazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro a cui fa riferimento, è prevista invece una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da un minimo di 100 ad un massimo di 600 euro, a seconda del grado di violazione rilevato.
Nessuna sanzione, invece, se il motivo del mancato svolgimento della formazione non risulta imputabile al datore di lavoro ma, ad esempio, alla Regione. In caso di inadempimento formativo, il dipendente può comunque chiedere la trasformazione del contratto di apprendistato in un contratto ordinario.

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