Alla Regione abbuffata di dirigenti - QdS

Alla Regione abbuffata di dirigenti

Valeria Nicolosi

Alla Regione abbuffata di dirigenti

martedì 31 Maggio 2011

Respinto dalla Corte il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato contro le nomine dei nove dg esterni. La Consulta: “L’organizzazione degli uffici regionali è di competenza regionale”

PALERMO – Di recente la Corte Costituzionale ha dato ragione al governo regionale respingendo il conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio dei Ministri per la nomina, da parte del Presidente Raffaele Lombardo, di nove dirigenti esterni. “Il conflitto è inammissibile” dichiara la sentenza n. 156/2011 che motiva la decisione. Non si tratta, però, di un placido benestare ma di un allontanamento dal giudizio che non può essere espresso perché Lombardo, nominando ulteriori consulenti, non ha impattato le competenze dello Stato.
Vi spieghiamo meglio. Con ricorso notificato ad aprile 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamentava che la Regione Sicilia: “avrebbe effettuato delle scelte irragionevoli – come si legge sulla sentenza – contrastanti con il principio di buon andamento dell’amministrazione e con il principio del pubblico concorso”.
In base alla disciplina statale, art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 gli incarichi di direzione amministrativa possono essere conferiti entro il limite del 10% della dotazione organica dell’ente, motivo per il quale la Presidenza impugnò le delibere di nomina annunciate, con le quali la Regione avrebbe oltrepassato la percentuale prevista. La difesa, sostenendo che: “la insussistenza di una competenza costituzionalmente garantita … comporterebbe l’assoluta inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse all’impugnazione”, cercò di  legittimare le nomine spiegando che la percentuale per il limite di incarichi da affidare non era stata oltrepassata come previsto, invece, dalla normativa regionale. La motivazione più importante alla quale adduceva la Regione era che, quali che fossero le scelte prese, esse non toccavano attribuzioni dello Stato perché non ledevano competenze proprie dell’ente superiore.
È a questo punto che la Corte da ragione a Lombardo, con la sentenza di pochi giorni fa, anche se noi preferiamo chiarire che si tratta di ragione ma di impossibilità di dare un giudizio: “Le delibere impugnate – leggiamo nella motivazione della sentenza – sono riferibili all’organizzazione degli uffici regionali, materia di competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell’art .14 lettera p) dello Statuto della Regione siciliana”.
Non avendo rilevato alcun conflitto di attribuzioni, la Corte, che può soltanto intervenire quando trova un’invasione ed un travalicamento delle competenze regionali a danno di quelle statali, non ha potuto esprimersi e scendere nel merito. “La prospettata illegittimità delle delibere impugnate, in riferimento all’art.19, comma 6, del Dlgs. n.165 del 2001, non può dar luogo, pertanto ad un conflitto di attribuzione tra enti con conseguente sindacato da parte di questa Corte, posto che difetta la lesione o menomazione di alcuna attribuzione costituzionale dello Stato ricorrente e, quindi, l’elemento oggettivo del conflitto, non potendo intendersi come tale la violazione della norma statale cui si fa riferimento, né la circostanza che questa norma sia espressione o applicazione dei principi costituzionali evocati”.
 

 
Dalla Giunta regionale Ddl che riduce al 20% il ricorso a dg esterni
 
PALERMO  – Il 19 maggio scorso la Giunta di governo, riunita a Palazzo d’Orleans sotto la presidenza di Raffaele Lombardo, ha approvato un disegno di legge appositamente per regolamentare la Dirigenza generale nell’ambito dell’Amministrazione regionale.
La nuova proposta riduce al 20% (rispetto all’attuale 30%) il limite massimo per il ricorso a dirigenti generali esterni. Al tempo stesso, si istituiscono due albi aperti: nel primo confluiranno i nomi degli aspiranti dirigenti generali esterni all’Amministrazione aventi titolo per ricoprire l’incarico, nel secondo gli aventi titolo interni alla stessa Amministrazione. In futuro i dirigenti generali saranno, dunque, scelti attingendo a questi elenchi.
 

 
Incarichi conferiti senza motivazione su possesso requisiti di professionalità
 
Riportiamo dal testo della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2011: “Il ricorrente (lo Stato) lamenta che attraverso le suddette deliberazioni la Regione siciliana, avendo confermato o conferito incarichi dirigenziali a persone esterne ai ruoli dell’amministrazione in numero ingente e senza fornire adeguata motivazione sul possesso dei requisiti di professionalità in capo alle persone nominate e, soprattutto, sulla riscontrata inesistenza, tra i ruoli dell’amministrazione, di persone idonee, anche dal punto di vista della qualificazione professionale, a ricoprire l’incarico affidato agli esterni, avrebbe effettuato delle scelte irragionevoli, contrastanti con il principio di buon andamento dell’amministrazione e con il principio del pubblico concorso, ed avrebbe organizzato gli uffici in violazione di principi posti dalla legge statale (d.lgs. n. 165 del 2001) volti ad assicurare l’equilibrio tra valorizzazione delle risorse interne e possibilità di avvalersi delle competenze emergenti dal mercato, superando così i limiti delle proprie attribuzioni costituzionali ed invadendo la sfera di tutela degli interessi costituzionalmente sottesi agli artt. 3 e 97 Cost., spettante allo Stato”.

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