Pa e annullamento in autotutela di un proprio provvedimento - QdS

Pa e annullamento in autotutela di un proprio provvedimento

Iole Gagliano

Pa e annullamento in autotutela di un proprio provvedimento

mercoledì 01 Giugno 2011

La disciplina ha trovato parziale codificazione nella L. 15 del 2005

PALERMO – L’istituto dell’autotutela riconosce, alla pubblica amministrazione, il potere d’annullare, revocare e rendere inefficace qualsiasi atto precedentemente emesso. In passato, gli unici che potevano annullarlo – ovviamente  su richiesta  dell’interessato – erano il Giudice  Tributario, quello ordinario, ed infine quello amministrativo. Tale istituto, al quale, purtroppo, pochi cittadini fanno ricorso, non solo evita le spese di un giudizio, ma consente d’annullare o revocare, “in toto”, il provvedimento emesso dall’amministrazione ed anche di far defalcare l’eventuale tributo, dalla cartella esattoriale, e ciò mediante la richiesta di “sgravio”.
L’autotutela ha trovato parziale codificazione  nel nuovo Capo IV bis della legge 11 Febbraio 2005 n 15, che reca il titolo  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”. La citata norma ha modificato la legge 241/90. L’art 21 della  nuova legge prevede che la pubblica amministrazione – la quale abbia emesso un determinato provvedimento che sia viziato d’eccesso di potere, d’incompetenza o di altro, in quanto è stato violato l’interesse collettivo – potrà “annullare d’ufficio” o “revocare”,  anche su richiesta di parte, il citato provvedimento, determinando – nel caso di annullamento di un precedente atto – l’ inidoneità dello stesso a produrre ulteriori effetti giuridici od amministrativi. Ma non basta: se il provvedimento avrà comportato determinati pregiudizi all’utente, l’amministrazione che revoca l’atto, ha anche l’obbligo di provvedere al relativo indennizzo. Per l’eventuale condanna (risarcimento dei danni patrimoniali od esistenziali) non sarà competente il giudice ordinario, bensì il giudice amministrativo, così come statuito dalla sopra citata legge.
Ove il soggetto interessato ritenga d’avere ragione e l’amministrazione avrà fatto orecchio da mercante (di fronte ad una richiesta di provvedimento in autotutela), per annullare l’atto dovrà rivolgersi, nei termini temporali previsti dalla legge, all’autorità competente per materia, che potrà essere rispettivamente la Commissione Tributaria, la Giurisdizione Ordinaria oppure quella Amministrativa.

 Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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