“Sconto referendum” su treni, navi e aerei - QdS

“Sconto referendum” su treni, navi e aerei

Antonio G. Paladino

“Sconto referendum” su treni, navi e aerei

sabato 11 Giugno 2011

Circolare n. 48/2011 del Ministero dell’Interno sulle riduzioni per gli elettori che raggiungono il Comune di iscrizione. L’Associazione dei concessionari autostrade (Aiscat) non ha dato risposte al Viminale su agevolazioni

PALERMO – Una vera e propria pioggia di riduzioni si “abbatte” sugli elettori che, in occasione della tornata referendaria del 12 e 13 giugno, si recheranno nel comune di residenza per esercitare il loro diritto al voto.
Se, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto n.37/2011 (la cui legge di conversione n.78/2011 è stata pubblicata sulla Guri di venerdì scorso), è previsto un bonus di quaranta euro, sulla tratta di andata e ritorno, per chi utilizza il mezzo aereo, per chi dovesse preferire il treno o la nave per raggiungere il proprio seggio elettorale, sono previste riduzioni del sessanta e settanta per cento. Unica nota dolente, però, viene riservata a chi sceglie di utilizzare la propria vettura. Ad oggi, infatti, nessuna agevolazione ai caselli autostradali è pervenuta dall’Aiscat, l’associazione che raggruppa le società concessionarie.
Queste le indicazioni che è possibile rilevare dalla lettura della circolare n.48 del 31 maggio scorso, con cui il Ministero dell’Interno fa luce sulle riduzioni previste per gli elettori che si recano a votare presso il proprio comune di iscrizione elettorale, in occasione dei referendum del 12 e 13 giugno.

Agevolazioni ferrovia
Per viaggiare con lo “sconto referendum”, l’elettore dovrà richiedere la speciale tariffa munito di documento di riconoscimento e tessera elettorale. Sono previste riduzioni del 60% per viaggi di seconda classe sui treni regionali e del 70% sugli Eurostar ed Intercity. Per il viaggio di ritorno, la circolare ricorda che al personale Trenitalia, occorrerà esibire la tessera elettorale munita del timbro della sezione elettorale in cui si è esercitato il diritto di voto. Ovviamente, i biglietti “speciali” sono emessi a condizione che il viaggio di andata avvenga entro l’ultimo giorno di votazione compreso (quindi entro il 13 giugno) e il viaggio di ritorno a partire dal primo giorno di votazione compreso. Per gli elettori provenienti dall’estero, la nota del Viminale rileva che sono previste riduzioni del settanta per cento sulla tariffa cosiddetta “adult/standard”. Anche in questo caso, per beneficiare dell’agevolazione, occorrerà presentare la tessera elettorale ovvero una dichiarazione dell’autorità consolare che attesti che il cittadino si reca in Italia per esercitare il diritto di voto. In via transitoria, la circolare in oggetto rileva che gli elettori che avessero già acquistato i biglietti emessi con le precedenti tariffe, possono chiedere il rimborso integrale di questi e la riemissione di un nuovo biglietto con la convenzione “elezioni”, ma il tutto entro il termine del 13 giugno 2011.

Agevolazioni nave
Il Ministero dei Trasporti, rileva la nota del Viminale, ha già dato disposizioni alle società facenti parte del gruppo Tirrenia (Caremar, Toremar, Siremar, Saremar), di applicare in questi casi la riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria. Agli elettori che dovessero già beneficiare della speciale tariffa residenti, dovrà applicarsi quest’ultima, tranne il caso in cui la tariffa “elezioni” dovesse risultare quella più favorevole. Valgono anche per i viaggi in mare, le condizioni previste per i viaggi ferrovia, in relazione ai tempi di utilizzo e alla dimostrazione, mediante timbro della sezione, di aver esercitato il diritto di voto.

Nessuno sconto in autostrada
La circolare avvisa che l’Aiscat, l’associazione che raggruppa le società concessionarie delle autostrade sul territorio nazionale, non ha fatto pervenire alcuna risposta alle richieste del Viminale in merito alle agevolazioni in esame. Al momento, pertanto, nessuno sconti ai caselli autostradali.

 

 
Rimborso del 75% per chi risiede in uno Stato senza rappresentanza diplomatica italiana

Precisa la circolare 48/2011 per alcune categorie di elettori residenti all’estero: “Si rammenta, altresì, che in occasione delle consultazioni referendarie, del 12 e 13 giugno 2011, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell’art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con Dpr 2 aprile 2003, n.104, gli elettori residenti all’estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l’esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto – presentando apposita istanza all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo”.
 

 
Presidenti di seggio, segretari e scrutatori: ecco i compensi
 
PALERMO – Duecentoventinove euro per i presidenti di seggio e centosettanta per gli scrutatori e il segretario. Mentre per i componenti dei seggi speciali (ospedali, carceri..) gli importi si riducono, rispettivamente, a 79 e 53 euro. Questi gli importi che spettano ai componenti dei seggi per i referendum che si svolgeranno il 12 e 13 giugno prossimi. Al presidente, inoltre, se dovuto, spetta anche il trattamento di missione nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché il rimborso delle spese di vitto, alloggio e il rimborso chilometrico in caso di utilizzo del mezzo proprio per raggiungere il seggio.
è quanto si ricava dalla lettura della circolare n.6/2011 che la direzione centrale della Finanza locale del Mininterno ha diffuso lo scorso 30 maggio con cui si fa chiarezza sulla misura del compenso che spetterà ai componenti dei seggi delle prossime consultazione referendarie.
Compenso che ha superato indenne lo “spettro” della decurtazione, posto che l’ufficio elettorale della Cassazione ha definito ammissibile il quesito referendario sul nucleare, nonostante la moratoria di un anno che l’esecutivo ha posto in “zona Cesarini”, grazie ad apposito emendamento inserito nel decreto legge omnibus recentemente convertito in legge. Infatti, la circolare in esame, rilevava in proposito che “qualora il numero dei quesiti referendari dovesse ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni da effettuarsi”.
Come detto, ai Presidenti di seggio, allorché gli stessi devono recarsi fuori dai comuni di residenza per esercitare tale funzione, spetta il trattamento di missione che, per effetto dei tagli imposti dalla legge finanziaria 2006 (all’articolo 1, comma 213), si concreta nel solo rimborso delle spese di vitto, alloggio, nonché al rimborso chilometrico se il presidente utilizza il mezzo proprio per recarsi al seggio. Gli stessi, potranno spendere, al massimo 61,10 euro per due pasti giornalieri e dormire in alberghi a 4 stelle.
A differenza, però, dell’intera platea degli impiegati pubblici, i presidenti di seggio cui spetta il trattamento di missione, potranno utilizzare il mezzo proprio per raggiungere il seggio elettorale e vedersi rimborsate le relative spese.
Infatti, la circolare precisa che, come prevede l’art. 4 della legge 13 aprile 1980, n. 70, al presidente del seggio spetta un’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, se del caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.
Infine, la nota del Viminale precisa che sugli onorari dei componenti gli uffici elettorali, per effetto dell’articolo 9, comma 2 della legge n.53/1990, non deve essere effettuata alcuna ritenuta erariale né gli stessi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Ciò in quanto tali compensi costituiscono rimborsi spese forfettari.
I Comuni, pertanto, ai fini del rimborso dei compensi erogati, devono inoltrare alle Prefetture competenti per territorio, appositi rendiconti entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, accertando che sui prospetti sia indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

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