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Separazione dei coniugi: a chi spetta pagare l’Ici dell’immobile

Iole Gagliano

Separazione dei coniugi: a chi spetta pagare l’Ici dell’immobile

sabato 16 Luglio 2011

Secondo la Corte di Cassazione l’obbligo è del proprietaro della casa

Quando avviene una separazione tra i coniugi, normalmente la casa di abitazione, allorché vi sono dei figli minori, viene assegnata alla moglie. Lo scopo è quello di evitare ai minori, l’ulteriore trauma di doversi trasferire in altra diversa abitazione e quindi in un  ambiente estraneo, certamente diverso da quello dove prima abitavano. Se, sino a qui tutto appare giustificabile per evitare un trauma ai figli, tuttavia detta assegnazione ha provocato notevoli problemi per quanto riguarda il pagamento dell’imposta ici, soprattutto quando l’appartamento, assegnato in uso alla moglie, è di proprietà del solo marito. Nel recente passato – secondo una parte della giurisprudenza – il soggetto che era obbligato a pagare l’ici, in relazione alla casa assegnata, era il coniuge assegnatario, dal momento che lo stesso  aveva il godimento esclusivo dell’immobile.
 
Su tale argomento è, però,  intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che l’ici è un’imposta sul patrimonio che, pertanto, grava sul proprietario e ciò a prescindere  da chi  abbia il godimento esclusivo dell’appartamento. In sostanza l’assegnatario dell’appartamento viene considerato come l’inquilino nella locazione, dove l’ici viene pagata dal proprietario locatore.
Sulla scia di questo chiarimento è intervenuta la Cassazione, che ha emesso la sentenza n.24486/08, affermando che il coniuge separato ed  assegnatario della casa coniugale (di proprietà  del marito), non è da considerarsi soggetto passivo dell’ICI. Pertanto, come tale,  non è tenuto a pagare l’imposta comunale sugli immobili, in luogo del coniuge (marito) proprietario dell’immobile.
La considerazione  sulla quale si basa la motivazione della sentenza è che l’assegnazione della casa coniugale integra un atipico “diritto di godimento” e non un diritto reale. Infatti, in capo al coniuge assegnatario, non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto di godimento previsti dalla norma che regola l’ICI e che danno obbligo al pagamento della predetta imposta .
Dal che consegue che l’ici è dovuta dal proprietario dell’appartamento, assegnato all’altro coniuge. Nel caso in cui l’appartamento appartenga ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi è obbligato a pagare la metà dell’ici dovuta come prima casa.

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