I contratti d’affitto stagionali devono stipularsi per iscritto - QdS

I contratti d’affitto stagionali devono stipularsi per iscritto

Francesca Pecorino

I contratti d’affitto stagionali devono stipularsi per iscritto

martedì 19 Luglio 2011

Alcuni consigli utili per i vacanzieri che prendono casa al mare

CATANIA – In molti scelgono di trascorrere le vacanze senza andare troppo lontano, affittando un appartamento vicino al mare e ciò, anche per periodi inferiori al mese. Tale scelta, è spesso determinata dai costi crescenti delle vacanze in albergo e dalla volontà di autogestirsi quasi come se si fosse a casa propria, dal momento che si tratta sovente di immobili arredati e provvisti di elettrodomestici.
Questo fa sì che sempre più persone si attivino per cercare un immobile tramite internet, rivolgendosi ad apposite agenzie immobiliari oppure prendendo contatti diretti coi relativi proprietari.
I contratti di locazione che rispondono a queste esigenze temporanee sono i contratti d’affitto stagionale, i quali possono avere una durata inferiore ai tre mesi, prevedono un canone di libera determinazione e possono non essere registrati laddove la loro durata sia inferiore al mese.
È bene precisare che, qualunque sia la loro durata, i contratti in oggetto vanno stipulati in forma scritta ed il relativo canone va dichiarato ai fini fiscali. Per quanto concerne il contenuto, si deve avere cura di stabilire quanto necessario in ordine alle condizioni in cui si trova l’immobile, al corretto funzionamento degli elettrodomestici ivi ubicati, al canone di locazione, al pagamento delle varie utenze, agli oneri relativi alla pulizia ed al risarcimento del danno nel caso in cui lo stato dell’immobile non ne consenta il pieno godimento.
Per quanto concerne il pagamento del canone, se la durata è pari ad alcuni mesi, si potrebbe prevedere una corresponsione mensile dello stesso, se si tratta di durata pari o addirittura inferiore ai trenta giorni, si è soliti concordare il pagamento del canone in forma anticipata ed in un’unica soluzione.
Un’ulteriore tutela consiste nella visione dei locali da parte del locatario alla fine del periodo stabilito, in modo che lo stesso possa accertare che l’immobile viene restituito nelle medesime condizioni presenti al momento della consegna. A maggiore garanzia, si consiglia al conduttore di chiedere, alla fine della locazione, una ricevuta attestante il buono stato dell’appartamento, in modo da non incorrere in speculative richieste di risarcimento danni da parte del proprietario. In tale sede, inoltre, deve essere altresì richiesta la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di deposito cauzionale.

Avv. Francesca Pecorino
collegio dei profesionisti di Veroconsumo

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