Pagamenti in ritardo? Sale la mora - QdS

Pagamenti in ritardo? Sale la mora

Rosario Battiato

Pagamenti in ritardo? Sale la mora

martedì 26 Luglio 2011

La direttiva dell’assessore Armao ai dirigenti per tenere conto dell’ultima direttiva Ue 2011/7 del 16/02. Da sette a otto punti in più rispetto al tasso corrente Bce (al momento 1,5%)

PALERMO – La Regione sussurra appena un approfondimento del tema legato alla direttiva n.7/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che sostituisce l’ultima direttiva in materia di ritardi nei pagamenti (Dir. CE n° 35 del 29 giugno 2000).
Si tratta, appunto, soltanto di una flebile voce, perché la disposizione che Gaetano Armao, assessore regionale all’Economia, ha indirizzato al dirigente del dipartimento Bilancio e tesoro, è solamente un invito a lavorare per la possibilità di emanare “in tempi certi – si legge sul documento – l’apposita direttiva”. Non si parla di altro nel seguito del documento, anche se l’assessore ha rivelato al Qds che, salvo complicazioni, potrebbero esserci novità già a settembre.
Lo scorso 30 aprile Gaetano Armao è stato sentito dal Qds in merito all’indirizzo impresso dall’Ue dopo l’uscita della direttiva n. 7/2011. Alla richiesta di un eventuale intervento della Regione in materia aveva rinviato alle norme statali di recepimento, previste, tra l’altro, entro il 16 marzo del 2013. Gaetano Armao è stato da noi ricontattato circa dieci giorni fa, alla luce dell’iniziativa dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna dello scorso 22 giugno, che ha impegnato la Giunta regionale ad attivarsi per risolvere il problema dei ritardi dei pagamenti, e nell’occasione ha spiegato, invece, come, proprio su “suggerimento del direttore del nostro giornale”, si stesse intraprendendo “un’azione per formulare una proposta di circolare in materia di tempistica dei pagamenti”.
Dopo la pubblicazione dell’articolo, lo scorso 16 luglio, abbiamo preso visione del testo della direttiva dell’assessore Armao – che pubblichiamo in questa pagina –  datata 14 luglio 2011 e indirizzata al dirigente generale del dipartimento Bilancio e tesoro.
Il testo recita che è intendimento dell’assessore “armonizzare la disciplina del richiamato atto comunitario (la direttiva 2011/7/UE, ndr) nell’ambito dell’Amministrazione regionale, anche alla luce di quanto avvenuto in altre Regioni”. Niente di più, a parte il testo della direttiva Ue allegato nel documento dell’assessore. Proprio il riferimento ad altre realtà regionale è stato vergato direttamente a penna, probabilmente in seguito alla notizia dell’azione dell’Emilia Romagna pubblicata dal Qds lo scorso 16 luglio.
Ma cosa offre di così rilevante la nuova direttiva? L’Ue ha deciso di entrare a gamba tesa sulla Pa inadempiente per salvare le Pmi, inasprendo una serie di misure, tra cui, una delle principali è contenuta nell’articolo 2 e prevede che il tasso di legge applicabile agli interessi di mora venga aumentato e portato ad almeno 8 punti percentuali sopra quello di riferimento della Banca centrale europea. Si tratterebbe, quindi, complessivamente di 9,5 punti percentuali, visto che l’ultimo tasso Bce del 13 luglio è stato fissato a 1,5. Nel sistema precedente, regolato dal Dlgs. n. 231/02, il tasso di riferimento era quello della Bce maggiorato di 7 punti.
 

 
Stati membri incoraggiati a redigere codici di pagamento rapido
 
Diverse le novità contenute nella nuova direttiva Ue sui pagamenti della Pa nei confronti della Pmi. Ecco alcuni passaggi essenziali: per le imprese diventa più facile contestare davanti l’Autorità giurisdizionale termini e pratiche manifestamente inique (art. 10); gli Stati membri saranno tenuti a pubblicare i tassi applicabili agli interessi di mora (art. 8, punto 1); gli Stati membri vengono incoraggiati a redigere codici di pagamento rapido (art. 8, punto 4); in sede di recepimento gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o adottare leggi e regolamenti contenenti disposizioni più favorevoli ai creditori rispetto a quelle stabilite dalla Direttiva (art. 12); il termine di pagamento tra Pa e privati, fissato in 30 giorni di calendario, estendibile dagli Stati membri a 60 giorni di calendario ma solo in casi particolari (art. 4); le imprese hanno il diritto di esigere il pagamento degli interessi di mora e di ottenere come minimo un importo forfettario di €. 40 a titolo d’indennizzo dei costi di recupero del credito.

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