Fisco, gli atti già noti non si ripresentano - QdS

Fisco, gli atti già noti non si ripresentano

Fisco, gli atti già noti non si ripresentano

martedì 26 Luglio 2011

Il contribuente non deve fornire carte già date

ROMA – Qualcuno l’ha definita una “stangata”. Qualcun altro l’ennesima occasione mancata di rilancio dell’economia italiana che pesa sui deboli senza andare invece a colpire i “poteri forti” e gli odiati costi della politica. Stiamo parlando della Manovra Tremonti, approvata in tempi record dal Parlamento lo scorso 16 luglio. Mettiamo per un momento da parte commenti e amarezze e non perché illogiche o destituite di fondamento quanto piuttosto perché la suddetta legge non ha tra i suoi obiettivi soltanto i tagli alla spesa ma anche e soprattutto la semplificazione delle procedure e la lotta all’evasione fiscale.
In tema di Fisco, è proprio con il preciso obiettivo di accorciare i passaggi burocratici e di alleggerire le procedure rendendo così quanto più fluido possibile il rapporto con il contribuente, che è stato stabilito che quest’ultimo non è più tenuto a fornire informazioni che siano già in possesso delle amministrazioni finanziarie e previdenziali. Il mancato obbligo da parte del contribuente di fornire documenti già acquisibili non costituisce un fatto nuovo ma è già previsto all’articolo 6 dello Statuto del Contribuente.
Dunque, perdite di tempo ed inutili duplicati, addio.
Ciò significa che nei casi di accertamento da redditometro (una novità introdotta per combattere l’evasione fiscale, ovvero per verificare che ci sia congruenza tra reddito dichiarato e spese effettuate), ad esempio, il consueto questionario di richiesta documenti riservato al contribuente non costituisce più un vincolo nella misura in cui gli atti sugli immobili, tanto per dirne una, risultano essere già in possesso del Catasto. Allo stesso modo, se ad esempio il Fisco richiede al contribuente documenti su autovetture, egli non sarà tenuto a fornirli in quanto già in possesso del Pubblico Registro Automobilistico (Pra). Da ciò ne consegue che il contribuente non è più passibile di alcuna sanzione amministrativa.
 
P.P.

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