Furto in albergo, cosa fare per avere risarciti i danni - QdS

Furto in albergo, cosa fare per avere risarciti i danni

Eloisa Bucolo

Furto in albergo, cosa fare per avere risarciti i danni

martedì 02 Agosto 2011

Il Codice civile disciplina la materia agli articoli 1783-1786

CATANIA – A quanti è capitato in occasione di un viaggio di lasciare nella camera d’albergo, chiusa a chiave, oggetti personali (soldi, macchina fotografica etc) e di scoprire al rientro, con meraviglia e disappunto, che qualcuno li aveva sottratti?
E’ bene sapere che, se siete diretti all’estero, dovrete stipulare prima di partire un’assicurazione contro i furti! Per chi viaggia in Italia o in Europa, invece, il Codice civile, agli artt. 1783-1786, disciplina il “deposito in albergo” sancisce la responsabilità dell’albergatore per “deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo”, sia che si trovino in hotel, sia che siano sotto la custodia dell’albergatore. A nulla valgono gli avvisi, eventualmente presenti in hotel, che recitano: “La direzione non risponde dei furti di oggetti non lasciati in custodia”, né dichiarazioni preventive o clausole contrattuali, che anche se sottoscritte, resterebbero prive di efficacia (art.1785-quater). In questi casi bisogna tempestivamente denunciare il furto subito, per iscritto al direttore dell’albergo e alle forze dell’ordine locali, dopodiché inoltrare all’albergo richiesta scritta di risarcimento (corredata da copia della denuncia) mediante lettera raccomandata A/R.
Il risarcimento può arrivare fino a 100 volte il prezzo di una notte di soggiorno (ad es: alloggio € 50; limite massimo del risarcimento € 50 x 100 = € 5.000), ma non può superare il valore di quanto deteriorato, distrutto o sottratto. Però nel caso in cui gli oggetti fossero stati preventivamente consegnati in custodia, la responsabilità dell’albergatore sarebbe illimitata anche se si fosse rifiutato di riceverli in custodia. L’albergatore ha, infatti, l’obbligo di accettare la custodia di carte-valori, denaro e oggetti purchè non pericolosi e ingombranti o che abbiano un valore eccessivo. L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in involucro chiuso o sigillato (art.1784).
L’albergatore non risponde se il furto dipende direttamente dal cliente o da suoi accompagnatori, da forza maggiore (inondazioni, terremoti) o se lasciati incustoditi negli spazi comuni,(hall,ristorante). L’onere di provare l’incauta custodia spetterà all’albergatore, mentre il cliente dovrà dimostrare l’entità del furto subito. Le disposizioni non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi, mentre si applicano agli stabilimenti e locali assimilati agli alberghi quali case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozza letto e simili.

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