Saldi e garanzie post vendita. Tutto quello che c’è da sapere - QdS

Saldi e garanzie post vendita. Tutto quello che c’è da sapere

Nunzia Scandurra

Saldi e garanzie post vendita. Tutto quello che c’è da sapere

mercoledì 03 Agosto 2011

Fino a 26 mesi per far valere i diritti del consumatore in giudizio

CATANIA – Dal 2 luglio sono iniziati i saldi, ricordiamoci che anche in questo periodo vale “il diritto di garanzia”, alcuni dei nostri soci ci hanno segnalato che alcuni commercianti non permettono la sostituzione del prodotto difettoso perché scontato.
A questo tema è dedicato un progetto “Guarda che ti riguarda” finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da una serie di associazioni di consumatori.
Per garanzie post – vendita si intende il complesso di tutele che il venditore deve mettere a disposizione dell’acquirente di un bene nel caso in cui questo sia difettoso o comunque non conforme al contratto di vendita. Qualora l’acquisto sia effettuato da un consumatore, la sua protezione è ulteriormente rafforzata e si parla di garanzia legale sui beni di consumo.
Fino al 2002, la normativa italiana in materia di garanzie nel contratto di vendita era essenzialmente contenuta nel Codice Civile. Poi, allo scopo di tutelare maggiormente il consumatore, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva 1999/44/CE che il legislatore italiano ha recepito con il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 disciplina che oggi è rifluita nel Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005: la durata della garanzia (inderogabile dalle parti) viene estesa da 1 a 2 anni e il termine di contestazione passa da 8 giorni a 2 mesi che decorrono dalla scoperta del difetto. Inoltre, insieme ai rimedi preesistenti, viene riconosciuto il diritto del consumatore alla riparazione e/o alla sostituzione del prodotto quando:
• non ha le qualità o le prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo;
• non corrisponde alle caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicità;
• non è idoneo all’uso voluto dal consumatore (uso che, ovviamente, deve essere specificato al venditore al momento dell’acquisto);
Ricordiamoci che abbiamo 2 anni dalla consegna del bene e due mesi dalla scoperta del difetto, quindi abbiamo 26 mesi per far valere i nostri diritti in giudizio. Pertanto è opportuno conservare tutti i documenti che attestino la data dell’acquisto e, qualora la consegna avvenga successivamente, la data di consegna.
Facciamo una fotocopia agli scontrini poiché la carta termica potrebbe deteriorarsi nel tempo.
Anche la Corte europea ha stabilito che il venditore dovrà sostituire il prodotto (sez. I, sentenza 16.06.2011 n° C-65/09)

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