Turismo accessibile: i diritti dei disabili durante il viaggio - QdS

Turismo accessibile: i diritti dei disabili durante il viaggio

Eloisa Bucolo

Turismo accessibile: i diritti dei disabili durante il viaggio

martedì 23 Agosto 2011

L’art. 3 del nuovo Codice per il pari trattamento anche in treno e aereo

CATANIA – Più informazione e norme valide hanno consentito negli ultimi anni di abbattere le barriere architettoniche offrendo servizi adeguati alle persone disabili o con mobilità ridotta che si mettono in viaggio.
Le cose sono cambiate grazie al regolamento Ce n. 1107/2006 che ha sancito fondamentali diritti dei passeggeri disabili come il trasporto con adeguata assistenza e accessi non discriminatori. Questo concetto è stato rafforzato dal nuovo Codice del Turismo che all’art. 3 affida allo Stato il compito di assicurare che “le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo”. A tal proposito, è considerato atto discriminatorio qualunque impedimento riferibile o connesso esclusivamente alla disabilità del turista.
Sono sempre di più i treni che dispongono di almeno una carrozza attrezzata per passeggeri su sedia a rotelle ed è possibile informarsi e richiedere assistenza a Trenitalia chiamando il numero unico nazionale 199 30 30 60 o rivolgendosi alle Sale Blu presenti nelle stazioni principali.
Per chi sceglie l’ aereo, scali, compagnie e tour operator dovrebbero essersi già adoperati per consentire a tutti l’accessibilità al volo. Per approntare un miglior servizio la compagnia chiede di essere avvisata almeno 48 ore prima della partenza del volo, e non può rifiutare di imbarcare un passeggero a mobilità ridotta, a meno che non sussistano specifici motivi di sicurezza oppure le dimensioni del mezzo rendano fisicamente impossibile il suo imbarco. Se il passeggero non è in grado di alimentarsi, sollevarsi, comunicare autonomamente la compagnia deve accettare a bordo eventuali apparecchiature elettromedicali ma può esigere la presenza di un accompagnatore. In aeroporto, il disabile ha diritto all’ assistenza gratuita, per raggiungere il check-in, imbarcarsi e sbarcare, recuperare il bagaglio o la sedia a rotelle che, in genere, non può essere tenuta in cabina, ma trasportata nella stiva. In caso di disservizi come cancellazioni o ritardi, le persone disabili hanno diritto di precedenza nel ricevere l’adeguata assistenza.
Nel 2008 l’ENAC ha emanato una circolare sulla disabilità e il d.lgs n. 24/2009 ha stabilito importanti sanzioni amministrative per i vettori che non rispettano le leggi: da € 30mila a 120 mila nel caso in cui venga rifiutato l’imbarco al di fuori dei casi di deroga; da €5mila a 20mila se nei terminal non sono evidenziati in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per i disabili; da €10mila a 40mila per la mancata assistenza.
Prima di mettersi in viaggio è bene informarsi telefonando alla compagnia e, in generale al vettore scelto, consultando i siti internet o le agenzie per apprendere informazioni utili alle proprie esigenze.

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