Incentivare gli impianti di cremazione - QdS

Incentivare gli impianti di cremazione

Stiben Mesa Paniagua

Incentivare gli impianti di cremazione

venerdì 26 Agosto 2011

Già nel 2001 lo Stato invitava le regioni ad elaborare un piano regionale di coordinamento, ma la Sicilia è indietro. Di appena un anno fa la lr 18/2010 per dare applicazione agli artt. 2 e 19 della Costituzione

CATANIA – Nell’ultimo ventennio in Italia, grazie alla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” si sta assistendo ad un progressivo aumento di quanti ricorrono alla cremazione per dare l’ultimo addio ai loro cari. Solo in Sicilia questo dato stenta a crescere.
Guardando le statistiche della Sefit (Federutility Servizi Funerari) si può notare, infatti, che mentre in tutte le Regioni è salito il numero di cremazioni eseguite, nel biennio 2006/07, nell’isola è diminuito. La causa principale, anche in questo caso così come in molti altri ritardi siciliani, è attribuibile alla mancanza di strutture funzionali. Nel caso specifico di impianti di cremazione.
L’unico impianto presente nell’Isola si trova a Palermo, precisamente al cimitero Santa Maria dei Rotoli. Si tratta di una struttura costruita oltre vent’anni fa, mal funzionante e per molti periodi del tutto ferma a causa di ritardi nella manutenzione. Per questo la Sicilia è ultima tra tutte le regioni italiane per numero di cremazioni in un anno. Nell’impianto di Palermo nel 2007 sono state effettuate 146 cremazioni, davanti solo ad Ascoli Piceno con 99, solo che il capoluogo delle Marche si trova in una regione dove c’è un altro impianto funzionante a San Benedetto del Tronto che ha accolto nel 2007 molte più salme (301).
Le grandi città italiane poi, se messe a confronto con il Capoluogo siciliano, hanno tutt’altro passo: Milano, 7.729, Roma, 5.703, Genova, 4.021, e Torino, 3.488, che sono le città con il maggior numero di cremazioni.
Concretamente la situazione al momento non è cambiata nonostante, dal punto di vista legislativo,  la Regione abbia disciplinato la cremazione delle salme con la Legge 17 agosto 2010, n. 18. Si tratta di una normativa giunta con un notevole ritardo rispetto a quanto aveva previsto l’articolo 6, comma 1, della Legge nazionale 30 marzo 2001, n. 130 che ordinava alle regioni, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di elaborare un piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.
Adesso in Sicilia la normativa c’è, dunque. Ma ad un anno di distanza le cose sembrano essere ferme con il solo impianto dei Rotoli esistente, costringendo ancora molti cittadini isolani a pagare le spese per il trasporto della salma al forno crematorio di Montecorvino Pugliese, in Campania. Impianto gestito da privati, come molte altre strutture analoghe in Italia, e forse per questa ragione efficiente e remunerativo. L’ingresso di capitali privati sarebbe necessario anche in Sicilia. Effettuare i bandi di gara, consentirebbe di realizzare gli impianti a costo zero.
La legge siciliana prevede, all’articolo 9 per la sua attuazione per il triennio 2010-2012, una spesa complessiva annua di 500 migliaia di euro, di cui 440 migliaia di euro per la realizzazione degli impianti crematori e 60 migliaia di euro per le campagne informative. Molti degli impianti italiani sono gestiti dalla Socrem, società privata specializzata. Ma in Sicilia c’è solo un impianto pubblico.
La legge nazionale ha stabilito che nel piano regionale di coordinamento la Regione deve prevede interventi finanziari per favorire la realizzazione di impianti crematori e di cinerari comuni. Deve fornire indicazioni, inoltre, anche sull’ubicazione degli impianti crematori (comma 2), che devono essere capaci di assicurare servizi rapidi ed economici alla popolazione. Deve disciplinare, tra l’altro, la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato e prevedendo interventi finanziari finalizzati alla realizzazione, all’interno dei recinti cimiteriali, dei “giardini della memoria” (comma 6), aree destinate alla dispersione delle ceneri, da mantenere verdeggianti, durante l’alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti.
Tutto ciò consentirebbe di essere più civili, progrediti ed economicamente efficienti. Inoltre la cremazione è molto più rispettosa dell’ambiente. La Sicilia si smuova per rimanere al passo del resto d’Italia e d’Europa.
 


In Sicilia si applica la lr. 18/2010 già nel 1934 un regio decreto
 
CATANIA – L’unica cosa realmente certa nella vita di ogni essere umano, qualunque sia il suo credo, è la morte corporea. Cioè l’inceppamento decisivo di quella macchina “quasi” perfetta che è il corpo. Questo momento, come ogni altro avvenimento ufficiale nella vita dell’uomo, ha una sua burocrazia, quindi segue un suo regolamento.La legislazione italiana prevede tre alternative per una salma: la tumulazione, l’inumazione e la cremazione. La più diffusa forma di conservazione delle spoglie del caro estinto rimane lungo la Penisola, così come in Sicilia, la sepoltura che può avvenire per tumulazione o inumazione.
Statistiche alla mano è la tumulazione, quella eseguita dentro ad un loculo di cemento, la più diffusa forma di seppellimento, 57,74 per cento, nel 2007, secondo i dati forniti dalla Sefit (Federutility Servizi Funerari). L’inumazione, quella nella quale la bara di legno è a contatto diretto con la terra, è operata nel 32 per cento dei casi. Poi c’è la cremazione, 10,26 per cento, in grande ascesa nell’ultimo ventennio.
Facendo un rapido excursus legislativo si può notare come in Italia il tema della dipartita e delle conseguenze burocratiche sia stato affrontate in varie occasioni. Lo si trova nella Costituzione (articoli 2 e 19), ancor prima nel regio decreto, 27 luglio 1934 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, n. 1265, passando per il Decreto del Presidente della Repubblica, 21 ottobre 1975, n. 803, fino ad arrivare al Decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.
La cremazione, in particolare è stata regolamentata approfonditamente dall’ultima disposizione a livello nazionale, la Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”. Nel Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, ad essa sono dedicati gli articoli dal 78 all’81, contenuti al Capo XVI. La legge mette i paletti sulle procedure e le modalità di costruzione degli impianti crematori; sulla volontà effettiva del defunto di disporre in questa maniera delle proprie spoglie mortali; sulla collocazione dell’urna.
Discorso simile, ma meno approfondito, per l’articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dove vi sono le prime regole procedurali sia per la costruzione di crematoi che per la successiva conservazione dell’urna cineraria.
Oggi, in Sicilia, se qualcuno sceglie di ricorrere alla cremazione per la salma di un suo caro deve attenersi a quanto dispone la Legge 17 agosto 2010, n. 18, pubblicata sulla Gurs n. 39 del 3/9/2010. L’obiettivo della suddetta legge è proprio, garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, e disciplinare la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, oltreché l’affidamento delle medesime ed, eventualmente, la loro dispersione.
Qui di fianco la dichiarazione sostitutiva di notorietà, documento da compilare a cura del parente più prossimo per ricevere in consegna l’urna cineraria. Urna che può successivamente essere tumulata, inumata, conservata in aree appositamente destinate dentro ai cimiteri, conservata in un luogo privato (da dichiarare), oppure disperdere le ceneri in natura.
 
Prima pagina di approfondimento sul tema. Ne seguiranno altre due

 

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