Infrazioni stradali e multe, quando conviene non pagarle - QdS

Infrazioni stradali e multe, quando conviene non pagarle

Sebastiano Attardi

Infrazioni stradali e multe, quando conviene non pagarle

mercoledì 21 Settembre 2011

Il prefetto ha 210 giorni per decidere sulla fondatezza del ricorso. Trascorso il quale vale il silenzio-assenzo. Ma in prefettura quasi sempre il ricorso viene respinto e la sanzione raddoppia

CATANIA – Molte volte i giornali – per quanto riguarda il pagamento delle multe stradali – diffondono delle notizie che, pur avendo un fondo di verità, vengono “rimaneggiate”, al punto da creare, agli automobilisti, delle deludenti aspettative.
Abbiamo fatto questa premessa perché diversi giornali hanno scritto, genericamente, che “le multe stradali, quando vengono impugnate, si prescrivono se la relativa decisione non  viene emessa entro due mesi”.
Per fare chiarezza su questo specifico argomento, rileviamo quanto segue. Avverso le contravvenzioni stradali si possono presentare, alternativamente, due tipi di opposizione: davanti al Prefetto (artt. 203 e 204 del c.d.s), oppure davanti al Giudice di pace (204 bis del c.d.s.) del luogo dove è stata commessa l’infrazione. Nel primo caso, l’opposizione (in carta semplice) dev’essere presentata (od inviata per posta raccomandata) entro sessanta giorni dall’avvenuta contestazione (art. 200 c.d.s.), oppure dalla relativa notificazione (art 201), presso l’autorità (Vigili urbani, Carabinieri, Polizia stradale) che ha elevato la multa, oppure direttamente presso il Prefetto del “luogo della commessa  violazione”. Il Prefetto – per decidere sulla fondatezza o meno del ricorso – ha, a propria disposizione, il termine perentorio di giorni 210, trascorso il quale il ricorso deve ritenersi accolto e ciò in base al principio del silenzio-assenso (art. 4 comma 1 quinquies del decreto legge 27 .6.2003  n. 151, convertito nella legge 1 Agosto 2003 n. 214. Oltre il predetto termine, l’ordinanza è illegittima (Cassazione, sez. I civile, sentenza 18.08.2004 n.° 16073).
Da ciò deriva che, ineluttabilmente,  la multa non dovrà essere più pagata. Se il Prefetto, invece, accoglie il ricorso, annulla (archivia) la multa mentre, se non l’ accoglie, emette un’ordinanza-ingiunzione che condanna l’opponente al pagamento del doppio della sanzione originaria. L’ordinanza-ingiunzione dev’essere poi notificata, all’automobilista, entro il termine perentorio di giorni 150, trascorso il quale l’ingiunzione non è più giuridicamente valida.
Quando l’opposizione viene presentata al Giudice di Pace – diversamente da quel che è stato detto per il ricorso davanti al Prefetto – il Giudice non deve rispettare alcun termine perentorio per l’emissione della sentenza (di accoglimento o di rigetto), per cui, anche se la sentenza verrà emessa dopo molti anni rispetto a quando è stato presentato il ricorso, il provvedimento è perfettamente valido in quanto, nel diritto processuale civile italiano, non opera il silenzio-assenso.
Concludendo: per contestare una contravvenzione conviene rivolgersi al Prefetto oppure al Giudice di pace?  Non è facile dare una risposta certa. Tuttavia, occorre subito evidenziare che il Prefetto, proprio per non cadere nel “meccanismo” del silenzio-assenso – essendo pochi i funzionari addetti a questo compito, per cui non riescono ad esaminare i ricorsi entro 210 giorni – quasi sempre respinge il ricorso, raddoppiando automaticamente l’importo originario della sanzione dovuta.
A nostro giudizio è più conveniente, invece, rivolgersi al Giudice di Pace (non occorre l’avvocato, ma si deve  pagare il contributo unificato di € 37,00 per sanzioni sino ad € 1.100,00), il quale – rendendosi conto dei giustificati motivi addotti dal contravvenzionato – normalmente accoglie (statisticamente oltre il 60%) il ricorso, condannando alla spese processuali l’autorità che ha emesso l’ingiusta multa.

Avv. Sebastiano Attardi
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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