Legge 241/90, ventun’anni che aspettiamo - QdS

Legge 241/90, ventun’anni che aspettiamo

Angela Carrubba

Legge 241/90, ventun’anni che aspettiamo

venerdì 23 Settembre 2011

In Gazzetta ufficiale finalmente il Regolamento che dà attuazione ai tempi certi per i procedimenti amministrativi. Art. 1: “La P.a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze”

PALERMO – Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 200 dell’8 agosto 2011 è stato pubblicato il regolamento di attuazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e n. 69/2009; la prima (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) dovrebbe passare alla storia come “la madre di tutte le riforme” per la Pubblica amministrazione perché segnò l’inizio della rivolta di cittadini e imprese contro le lentezze burocratiche e le “oscurità” nella comunicazione; la seconda (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) si inquadra nella “Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione” denominata più brevemente Operazione Trasparenza.
Con il decreto del presidente del Consiglio n. 147 (a firma Tremonti-Brunetta-Calderoli) appena pubblicato si dovrebbe porre fine alla battaglia di coloro che da ventuno anni lottano per avere tempi certi per la conclusione delle proprie pratiche. Da questo punto di vista, importantissime per tutti coloro che lavorano con il ministero delle finanze e con gli enti e uffici ad esso collegati sono le tabelle allegate al decreto e che prevedono per ogni ufficio il numero di giorni nei quali si deve avere risposta.
Sembra così smentito il proverbio siciliano “È gran pazzia lu cuntrastari cu ccu nun po’ vinciri né appattari” che fino ad oggi ha in parte giustificato la rassegnazione dei cittadini che “aspettano” senza sapere per quanto tempo dovranno aspettare.
E nel frattempo sui ritardi nei pagamenti, dalla tanto discussa manovra recentemente approvata, è saltata la certificazione dei debiti della PA verso le imprese. Il maxiemendamento ha cancellato infatti l’articolo 1-bis che era stato introdotto durante l’esame della commissione Bilancio e che è stato rifiutato del Tesoro perché rischiava di avere un impatto negativo sul debito pubblico. La norma dava la possibilità alle piccole imprese in attesa di pagamenti dalla PA di avere la certificazione del credito per poterlo cedere alle banche in attesa della somma spettante.
“Ancora una volta si mette la testa sotto la sabbia per non affrontare il problema – ha dichiarato la senatrice Maria Leddi –. Se neppure questa soluzione è accettabile – ha aggiunto la senatrice del Pd – non si può dire No e basta: c’è l’obbligo morale di dire qual è la controproposta”.
E il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani e il ministro delle Politiche Ue, Annamaria Bernini hanno avuto un incontro “per un rapido recepimento della direttiva europea sui ritardi nei pagamenti della PA”. L’universo delle piccole e medie imprese torna a sperare che si possa avere il diritto di esigere il pagamento degli interessi di mora pari all’8% più  il tasso Bce e di ottenere un importo fisso minimo di 40 euro a titolo d’indennizzo dei costi di recupero del credito. La Commissione europea ha stimato che il provvedimento consentirà di rimettere in circolo circa 180 miliardi di euro.
Lo stesso Tajani ha dichiarato nei giorni scorsi: “Sarebbe un provvedimento che mette in circolazione qualche decina di miliardi di euro per le piccole e medie imprese. Lo scopo deve essere quello di far circolare denaro e far lavorare di più le Pmi”.
Sotto riportiamo gli articoli 97, 98 e 113  della Costituzione che ci rassicurano “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
 


Regione: procedimenti chiusi in 30 giorni e Nuclei ispettivi interni
 
L’assessore regionale alla Funzione pubblica, Caterina Chinnici, il 13 maggio scorso ha adottato una circolare, applicativa della legge sulla semplificazione amministrativa lr n. 5/2011, stabilendo l’istituzione di Nuclei ispettivi interni ai dipartimenti reigonali che vigilino sul rispetto del termine di trenta giorni per la durata dei procedimenti amministrativi.
Entro il 26 ottobre 2011 (prevede l’art. 2 della lr. 5/11), ovvero entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del presidente della Regione, su proposta dell’assessore al ramo, le amministrazioni possono individuare i termini entro cui deve concludersi un procedimento che possono essere di 60 giorni o in casi eccezionali di 150 giorni. Se però passano i sei mesi inutilmente, allora si applica indistintamente il termine perentorio per la conclusione dei procedimenti di trenta giorni dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
 


Qds 20/7/1991
Trasparenza nella P.a. Solo vane illusioni?
 
Nella foto accanto l’immagine della pagina pubblicata sul nostro giornale il 20 luglio 1991 e nella quale si effettuava il confronto tra la Legge 241 del 1990 e la Legge regionale 10 del 1991.
Rileggendo il lavoro fatto siamo stati assaliti da mille dubbi e abbiamo indossato i panni del cittadino che, per esempio, volesse capire allora le motivazioni del rifiuto di una sua richiesta.
La conclusione a cui siamo giunti è stata che la legge rispettava quanto scritto solo limitatamente ai conoscitori di tutti i cavilli legislativi.
La considerazione finale, oggi, è che sono passati due decenni e stiamo ancora a parlare di “tempi del procedimento”!

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