Il cittadino ha 30 giorni per contestare una multa - QdS

Il cittadino ha 30 giorni per contestare una multa

Eloisa Bucolo

Il cittadino ha 30 giorni per contestare una multa

mercoledì 28 Settembre 2011

Accorciati i tempi di contestazione dinanzi al Giudice di pace

Il governo ha approvato lo scorso 1 settembre il testo del decreto legislativo n. 150 , pubblicato nella Guri 220 del 21 settembre 2011, riguardante norme complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione riducendoli essenzialmente a tre: per le controversie nei rapporti di lavoro, sommario di cognizione (introdotto dall’ art 54 L. n. 69 del 2009) e ordinario di cognizione.
Nella semplificazione è rimasto coinvolto anche il ricorso al giudice di pace con il quale il cittadino può opporsi alla richiesta di pagare una sanzione amministrativa per aver violato il Codice della Strada. L’articolo 7 del decreto legislativo ha scagliato un duro colpo alla difesa dei diritti dei cittadini, accorciando notevolmente i tempi di contestazione del verbale, dai  60 giorni, previsti dall’articolo 204-bis ante modifica CdS, a soltanto 30! Il termine rimane di 60 giorni solo per i cittadini stranieri.
A seguito del decreto, sono stati infatti modificati gli articoli 204 bis e 205 del Codice della Strada che regolano i due tipi di ricorso, quello al giudice di pace o quello all’autorità giudiziaria.
Già nel 2010 la previsione del contributo obbligatorio di 33 euro per presentare istanza al giudice di pace (quello al prefetto rimane gratuito), rincarato nel 2011 a 37 euro, scoraggiava i cittadini ad opporsi alle sanzioni meno gravi di importo più o meno equivalente al contributo.
Il nuovo termine di 30 giorni per fare opposizione davanti al giudice di pace introduce una disparità di accesso rispetto al ricorso al prefetto, il cui limite rimane fissato in 60 giorni introducendo una disparità di termini. Disparità che non dovrebbe esserci, in quanto il cittadino deve godere di uguali possibilità di accesso indipendentemente dal procedimento scelto. In passato la Corte costituzionale aveva bocciato una disposizione analoga, varata con il Codice della Strada del 1993, e che portava a 30 giorni il limite per il ricorso al pretore (al quale ci si rivolgeva prima che fosse istituita la figura del giudice di pace).
Le norme del d.lgs. 150/2011 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso che sarà il 6/10/2011, mentre le norme abrogate continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

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