È guerra aperta agli evasori fiscali - QdS

È guerra aperta agli evasori fiscali

Patrizia Penna

È guerra aperta agli evasori fiscali

venerdì 30 Settembre 2011

Codice fiscale per operazioni di importo pari o superiore ai 3.600 € Iva inclusa

ROMA – Accanto ai tagli alla spesa, l’altra ossessione del ministro del Tesoro è sempre stata la lotta all’evasione fiscale. E , oggi più che mai, è guerra aperta agli evasori.
Tempi duri per i furbetti, dunque, sempre più nell’occhio del ciclone a causa della portata impressionante di mancati introiti a cui lo Stato è costretto a rinunciare e a cui sta rispondendo con un inasprimento delle misure antievasione e soprattutto dei controlli. Già, i controlli, parola quasi sconosciuta nel nostro Paese.
Uno strumento fondamentale di lotta all’evasione è lo spesometro, che consente al Fisco un “monitoraggio” costante del cittadino di cui si osservano più da vicino e con maggiore attenzione le spese ed attraverso il quale è possibile verificare l’effettiva congruenza tra spese effettuate e redditi dichiarati.
Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, secondo quanto stabilito dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (Manovra d’estate 2010), l’obbligo di monitoraggio ha riguardato le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione e la cui soglia minima di riferimento è pari a 3.000 euro, al netto dell’IVA
Lo Stato ha ritenuto opportuno estendere questo meccanismo di misurazione dell’acquisto di beni e servizi anche per i commercianti al dettaglio ed i prestatori di servizio che certificano i corrispettivi con ricevute e scontrini fiscali.
Questo sistema è divenuto operativo dal 1° luglio 2011: per acquisti di importo pari o superiore ai 3.600 euro Iva inclusa sarà necessario infatti esibire il codice fiscale. Il commerciante registrerà i dati e invierà gli estremi dell’operazione all’Agenzia delle Entrate: vanno comunicati partita iva o codice fiscale sia dell’acquirente che del commerciante.
I mezzi di pagamento elettronico sono esclusi da questo vincolo. Ciò significa che qualora l’importo sia superiore ai 3.600 euro il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carta di credito, di debito o prepagata (bancomat) è esonerato dall’obbligo di comunicazione dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.
Non godono tuttavia di tale beneficio altre forme tracciabili di pagamenti quali il bonifico, l’assegno, bancario o circolare, o mezzi affini.
Secondo l’Agenzia delle Entrate abbiamo di fronte uno “strumento pensato per contrastare le forme più rilevanti di frode ed evasione fiscale in materia di Iva e per individuare la reale capacità contributiva delle persone fisiche” ed in effetti su questo non ci piove: un tenore di vita troppo elevato rispetto al reddito dichiarato è un chiaro indice di evasione.
Abbastanza “fredda”, invece, la reazione dei commercianti secondo i quali escludere dallo spesometro assegni e bonifici (forme tracciabilissime di pagamento) non ha molto senso ai fini di un accertamento fiscale
Per quanto riguarda le spese effettuate nel 2010 e di importo superiore ai 25mila euro, il termine per la comunicazione delle stesse è stato prorogato al 31 dicembre 2011. È quanto prevede il provvedimento del direttore delle Entrate del 16 settembre 2011.
 

 
Esonero per il pagamento con carta ma esistono casi particolari
 
Il pagamento elettronico mediante carta di credito, di debito o prepagata (bancomat), dicevamo poc’anzi, è esonerato dall’obbligo di comunicazione dell’operazione all’Agenzia dell’Entrate, dicevamo. Esistono tuttavia casi particolari che determinano non poche complicazioni ai commercianti. Si tratta, ad esempio, del caso di acquirenti stranieri che effettuano ad esempio un pagamento con carta di credito rilasciata da operatori finanziari non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale: in questa circostanza la prassi prevede l’obbligo di comunicazione dell’operazione ma è chiaro che l’intoppo può essere rappresentato dal fatto che sul momento l’acquirente straniero potrebbe non avere con  sé il codice fiscale e ciò comporterebbe l’obbligo da parte del cliente straniero di comunicare al commerciante tutti i propri dati: nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e stato estero del domicilio fiscale. Una vera seccatura.
Per non parlare del fatto che anche nelle operazioni con acquirenti residenti in Italia, non è sempre facile accertare se una certa carta è stata emessa in Italia o meno. L’emittente, infatti, potrebbe essere un soggetto nazionale ma lo strumento potrebbe essere stato rilasciato da una società estera.

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