Quando il ladro entra in albergo la responsabilità è dell’albergatore - QdS

Quando il ladro entra in albergo la responsabilità è dell’albergatore

Francesca Pecorino

Quando il ladro entra in albergo la responsabilità è dell’albergatore

mercoledì 05 Ottobre 2011

Stessa normativa per le case di cura, pensioni, trattorie e similari

CATANIA – La legge non disciplina nello specifico il contratto d’albergo ma detta le norme regolatrici del deposito in albergo, contenute negli artt.1783 al 1786 c.c.
La legge dice che “Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo”.
Per cose portate in albergo si intendono quelle cose che ivi si trovano durante il soggiorno oppure le cose di cui – durante lo stesso periodo – l’albergatore, un membro della sua famiglia o un addetto assumono la custodia, fuori dall’albergo.
Vi rientrano, inoltre, anche le cose di cui i medesimi gestori assumono la custodia, sia nell’albergo che fuori, per un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello del soggiorno nella struttura.
Il limite della responsabilità dell’albergatore è quello coincidente con il valore di quanto deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Ovviamente l’albergatore non risponde di tali eventi, laddove questi siano conseguenza del comportamento del cliente, delle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio, che lo vanno a trovare oppure se dipendono da forza maggiore e dalla natura stessa della cosa.
Il limite di responsabilità, ovviamente, non opera laddove l’albergatore, i membri della sua famiglia o i suoi ausiliari siano “colpevoli” del deterioramento, della distruzione o sottrazione delle cose che il cliente ha portato in albergo.
In via generale, l’albergatore è illimitatamente responsabile in due casi: quando le cose gli sono state consegnate in custodia e quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di ricevere.
Ed ancora, sull’albergatore gravano degli obblighi quale quello di accettare le carte – valori, i soldi contanti e gli oggetti di valore, ma egli può rifiutarsi di ricevere le stesse cose se pericolose o se “tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante” e può sempre pretendere che la cosa sia posta in un involucro chiuso o sigillato.
E’ bene sapere, altresì, che il fatto deve essere denunziato all’albergatore senza ritardo, che sono nulli i patti o le dichiarazioni volte a limitare la responsabilità così come sopra descritta e che queste norme non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi. Tale normativa trova applicazione anche per gli imprenditori delle case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

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