Condono 2002, novità da manovra d’agosto - QdS

Condono 2002, novità da manovra d’agosto

Salvatore Forastieri

Condono 2002, novità da manovra d’agosto

mercoledì 05 Ottobre 2011

Per i contribuenti che dopo avere pagato allora la prima rata, poi non hanno proseguito, somme entro il 31 dicembre. Placet della Corte costituzionale sul raddoppo dei termini di decadenza per i controlli

PALERMO – La recente manovra di agosto contiene una disposizione che coinvolge i soggetti che si sono avvalsi del condono del 2002 (legge 289/2002).
Con il comma 5 bis dell’art.2 del D.L. 13/8/2011 n.138, (convertita nella legge 148/2011 pubblicata sulla Guri del 16 settembre) infatti, è stato previsto che Equitalia (in Sicilia la Serit Siclia spa) dovrà effettuare una ricognizione delle somme dovute dai contribuenti i quali, dopo avere pagato la prima rata ed avere così acquisito i benefici della norma di sanatoria, si sono “dimenticati” di pagare le altre.
Tale ricognizione dovrà essere fatta entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138 al fine di consentire il successivo avvio delle azioni esecutive per il recupero di quanto non versato alle varie scadenze. Qualora il pagamento non venga effettuato dai contribuenti interessati entro il prossimo 31 dicembre, sulle somme dovute sarà applicata pure una sanzione pari al 50%.
Una ricognizione che, per la verità, poteva forse essere fatta anche prima, visto che, in base a quanto previsto dall’art.37, comma 44, del D.L. 223/2006, l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella delle somme provenienti da condono e non pagate, dovevano avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. C’è chi dice, peraltro, che buona parte di quei crediti erariali sono ormai divenuti inesigibili.
Si innesta un’altra questione, molto importante.
Si ricorda, infatti, che, con specifico riguardo alle disposizioni di sanatoria previste dagli articoli 8 (“integrativa semplice”) e 9 (“condono tombale”) della legge 289 del 2002, la Commissione Europea ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia di Lussemburgo per il presunto mancato recupero dell’Iva in conseguenza delle due fattispecie di condono prima citate. E la Corte di Giustizia, in data 17 luglio 2008 (Sentenza C-132/06), ha confermato le accuse dell’Unione Europea, affermando che l’Italia ha violato gli obblighi previsti dalla “Sesta Direttiva” in materia di IVA.
Alla pronuncia europea ha fatto seguito la Cassazione la quale, nel 2009, con le sentenze nn. 20068 e 20069, ha sancito la disapplicazione delle norme di sanatoria contestate.
C’è da dire pure che, con il D.L. 223 del 4/7/2006 (art.37, commi da 24 a 26), sono stati raddoppiati i termini di  decadenza dell’Amministrazione Finanziaria per l’accertamento nei confronti dei soggetti a carico dei quali sono state  inoltrate denuncia all’Autorità Giudiziaria per reati fiscali. Una disposizione, per la verità molto discussa ma che alla fine, proprio quest’anno, ha avuto il placet della Corte Costituzionale, la quale, seppure limitatamente alle cennate ipotesi di denuncia penale, comporta, in pratica,  la possibilità dell’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli ed accertamenti anche per annualità le quali, diversamente, oltre ad essere già “condonate” sarebbero pure abbondantemente “prescritte”.
Ecco, quindi, che quello che a suo tempo fu paventato da parte di qualche cultore della materia, ossia la possibilità di una richiesta generalizzata di rimborso delle somme relative ai condoni che successivamente si sono rivelati inefficaci, diventa realtà.
È di questi giorni, infatti, la notizia di un ricorso collettivo (una sorta di “class action”)  ed una richiesta di risarcimento danni al giudice ordinario, allo scopo di ottenere, dal giudice tributario o da quello ordinario la conferma del diritto alla restituzione di quanto a suo tempo pagato per ottenere la sanatoria.
Attendiamo gli ulteriori sviluppi della vicenda.

Salvatore Forastieri
Docente Scuola Superiore Economia e Finanze

 

 
Entro il 2012 possibili accertamenti su soggetti condonati
 
Con il successivo comma 5 ter, infatti, è stato previsto pure che, in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre, il contribuente sarà sottoposto, entro il 31 dicembre 2012, a controllo per le annualità successive a quelle condonate (il condono ha riguardato annualità fino al 2002) e per le quali non è ancora scaduto il termine di decadenza. Si ricorda, a tal proposito, che la stessa disposizione proroga di un anno il termine di decadenza per l’accertamento delle annualità in corso al 31 dicembre 2011 a carico di coloro i quali si sono avvalsi di quel condono.
Quindi, in pratica, entro il 31 dicembre  2012, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate potranno ancora accertare soggetti “condonati” a partire dall’annualità 2006 (2005 se è stata omessa la dichiarazione), visto che, come già detto, è stato aggiunto un altro anno ai canonici quattro anni (cinque in caso di omissione della dichiarazione) successivi a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

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