Nozze a distanza non estinguono il diritto ad essere mantenuti - QdS

Nozze a distanza non estinguono il diritto ad essere mantenuti

Eloisa Bucolo

Nozze a distanza non estinguono il diritto ad essere mantenuti

sabato 08 Ottobre 2011

Si diffonde sempre più il matrimonio vissuto in appartamenti separati

CATANIA – La forma più comune di famiglia, quella nucleare in cui tutti i membri vivono nella stessa casa, fa posto oggi giorno ad una ricca varietà di unioni: coppie di fatto, famiglie con un solo genitore, famiglie divorziate, famiglie allargate. L’ultima forma di coppia, che si sta sempre più diffondendo, è quella che, per scelta o per forza di cose, pur sposandosi sceglie di non convivere, “living apart together” (vivere a parte insieme).
 
Una scelta in tal senso può dipendere da differenti esigenze: impegni di lavoro o responsabilità familiari (figli di una precedente unione, genitori da accudire), che impediscono o renderebbero difficile la convivenza o più semplicemente può essere dettata dall’abitudine di vivere da soli o dalla scelta di voler tenere la relazione a riparo dalle emozioni e dai malumori della quotidianità.
Di recente la notizia di una coppia catanese, intervistata su Rai1, che con serenità ha ammesso che la lunga durata del loro matrimonio ha trovato giovamento nella separazione delle abitazioni e nel piacere di rincontrarsi e stare insieme per scelta e con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.
La scelta dei coniugi di “vivere a parte insieme” pone limite ai loro diritti? A dare chiarimenti sulla tutela legale di queste unioni è intervenuta la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 19349 del 22.09.2011, che ha respinto il ricorso di un ex marito che voleva sottrarsi all’obbligo del mantenimento perché con la sua ex si era visto solo ogni tanto per qualche fine settimana e nei periodi delle vacanze estive. Nel caso di specie il motivo che aveva portato la coppia a vivere un matrimonio a distanza risiedeva essenzialmente su ragioni lavorative.
I Giudici di legittimità hanno affermato che: “Tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione , l’articolo 156 c.c. non pone l’instaurazione di un’effettiva convivenza fra i coniugi: la mancata convivenza (…) di per sé non esclude la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi e alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio”. Alla mancata convivenza, quindi, non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio.

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