Separazione: se non si hanno figli nessun diritto alla casa coniugale - QdS

Separazione: se non si hanno figli nessun diritto alla casa coniugale

Eloisa Bucolo

Separazione: se non si hanno figli nessun diritto alla casa coniugale

martedì 11 Ottobre 2011

Questa viene assegnata esclusivamente nell’interesse della prole

CATANIA – Non sempre la casa coniugale spetta all’ex moglie, in quanto coniuge più debole, se la coppia non ha figli, ma in tal caso la donna, ha diritto soltanto all’assegno di mantenimento.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. – Sent. del 16.09.2011, n. 18992, a proposito del ricorso presentato da una donna che, in fase di separazione e prima della pronuncia del divorzio, aveva perduto l’unico figlio e che si era vista negare dai giudici di primo grado l’assegnazione della casa in cui aveva vissuto da sposata.
In particolare il Tribunale aveva stabilito che le spettasse soltanto un assegno di divorzio di 300 euro, aumentato a 400 dai giudici della Corte di appello, mentre la casa coniugale doveva rimanere al marito, in quanto di sua esclusiva proprietà.
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che: “In materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto, reale o personale, sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole".
Del resto l’assegnazione di cui l’appellante aveva in precedenza beneficiato nel regime separatizio, era stata infatti disposta a tutela dell’unico figlio della coppia, il cui decesso ha comportato il venir meno del perdurare del beneficio.
L’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, è, infatti, finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, sicché non può essere considerata una componente degli assegni previsti dagli art. 156 c.c. e art. 5 della L. n. 898/70.
I Giudici, inoltre, hanno confermato che, stante l’assenza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione.

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