“Prego, favorisca patente e libretto”... e poi? - QdS

“Prego, favorisca patente e libretto”… e poi?

Eloisa Bucolo

“Prego, favorisca patente e libretto”… e poi?

sabato 15 Ottobre 2011

I documenti da tenere a bordo alla guida: carta di circolazione, patente di guida, documento di riconoscimento e certifica to di assicurazione

CATANIA – Chi non ha provato il timore di non essere in regola, mentre è al volante e un agente lo invita ad accostare l’auto, alla domanda: “Prego, favorisca patente e libretto”. Ma quali sono i documenti che bisogna portare con sé e cosa rischia chi non li ha?
L’art. 180 Cds stabilisce che per circolare si deve avere: la carta di circolazione o il certificato d’idoneità tecnica; la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; un documento personale di riconoscimento; il certificato di assicurazione obbligatoria, che attesta l’esistenza, la validità e la durata della polizza RC Auto. Per chi viaggia fuori dall’UE è obbligatoria la Carta Verde o Certificato di Circolazione Internazionale, che estende la validità della copertura RC auto al di fuori dallo Stato in cui è stipulata.
Si ricorda che la nuova patente di guida, nel formato card, è considerata idonea ad identificare una persona, in quanto munita di fotografia e rilasciata da un’amministrazione dello Stato.
L’art. 181 CdS obbliga ad esporre sul parabrezza il tagliando assicurativo, per consentire agli agenti la verifica della regolarità dell’auto parcheggiata, anche in assenza dell’automobilista. L’esposizione di un contrassegno non leggibile equivale a mancata esposizione (Cass. 12/9/2005, n. 18109).
Chiunque viola le disposizioni ex art 180 Cds, è soggetto alla sanzione amministrativa, aggiornata con D.M.22/12/10, da € 39 a 159 e per i ciclomotori da € 24 a 94. Se la violazione riguarda l’art. 181, la sanzione va da € 24 a 94.  Se, senza giustificato motivo, non si ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi formalmente per portare in visione presso un ufficio di polizia, i documenti mancanti al momento del controllo, la sanzione va da € 398 a 1.596. E se i documenti non sono in regola, si aggiunge la multa prevista per detta irregolarità.
Per chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione la sanzione va da € 80 a 318.
Ricordarsi di tenere in regola il “bollino blu” (in alcuni Comuni “bollino verde”), che attesta il regolare controllo dei gas di scarico, e di esporlo sul parabrezza. La non esposizione è passibile di multa, anche se il controllo dei gas di scarico è stato effettuato.
Dal 1998 non è più obbligatorio esibire il bollo auto, attestante il regolare pagamento della tassa di circolazione, ma il proprietario ha l’obbligo di conservarlo per almeno 3 anni, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può disporre l’accertamento.
Non obbligatorio, ma molto utile da avere con sé, è il modulo per effettuare le constatazioni amichevoli in caso di sinistro (Cid). Inoltre, per evitare una multa da € 39 a 159 e la decurtazione di 2 punti dalla patente, è bene tenere nell’abitacolo della vettura il giubbotto e il triangolo, obbligatori per segnalare la sosta in carreggiata per un’avaria o un guasto.
Infine, non lasciate i documenti incustoditi nell’auto parcheggiata e in caso di furto, menzionateli nella denuncia resa alle forze dell’ordine.
 

 
Le Forze dell’ordine in uniforme, con distintivo e paletta d’ordinanza possono:
■ invitarvi a fermarvi, pena sanzione da € 80 a 318 e taglio di 3 punti (art.192 c.6)
■ intimarvi di fermarvi ad un posto di blocco, pena sanzione da €1.256 a 5.030 e taglio di 10 punti (art. 192 c.7)
■ ispezionare la vostra automobile, pena sanzione da € 80 a 318 e taglio di 3 punti (art 192 c.6)
■ chiedere esibizione di documenti, pena sanzione da € 80 a 318 e taglio di 3 punti (art. 192c.6).

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