Adozione minori ed aspiranti genitori - QdS

Adozione minori ed aspiranti genitori

Liliana Blanco

Adozione minori ed aspiranti genitori

martedì 18 Ottobre 2011

I coniugi devono dimostrare di essere in grado di educare, istruire e mantenere il bambino. No ai single salvo casi eccezionali. Ecco tutti i requisiti che la coppia deve possedere per acquisire l’idoneità adottiva

PALERMO – Avere un figlio è il sogno di ogni donna e di ogni coppia che vive un rapporto consolidato nel tempo. Non sempre il sogno diventa realtà: secondo l’Istituto superiore della sanità di Roma il 15% delle coppie non può procreare. E solo in questo caso reiterato nel tempo che si aprono nuovi scenari per favorire l’allargamento della famiglia: l’adozione o il tentativo di diventare mamme ad ogni coso con il nuovo sistema della procreazione assistita.
Il metodo più accreditato per chi ha battuto tutte le strade è l’adozione, un istituto giuridico che permette di offrire una famiglia a tanti bimbi che non l’hanno o di dare un figlio a chi non lo può avere, creando un legame di filiazione che prevede la cessazione dei rapporti  con la famiglia di origine. Le Leggi che regolano l’adozione sono la Legge 149/01 per l’adozione nazionale (che ha modificato la 184/83), e la Legge 476/98 per l’adozione internazionale. Il legislatore tutela l’interesse del minore in primis e non quello degli aspiranti genitori. Possono adottare coppie sposate da almeno tre anni, tra i quali non vi sia stata né ci sia una separazione legale o di fatto. La differenza di età tra aspiranti genitori adottivi e figli adottati non deve essere inferiore ai 18 anni né superiore ai 45. Non possono adottare coppie di fatto, single (se non in casi eccezionali) o coppie gay.
 
I coniugi devono avere i requisiti per educare, istruire e mantenere un bimbo. La procedura prevede che la coppia presenti una domanda al Tribunale dei Minorenni del luogo di residenza. Nel caso dell’adozione internazionale è necessario presentare in cancelleria anche la dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale. Il Tribunale trasmette l’istanza ai Servizi Sociali territoriali che incontrano la coppia e stilano una relazione sull’idoneità adottiva della coppia al Tribunale; poi viene convocata in Tribunale e le viene illustrata la situazione del minore. Un minore viene prima affidato temporaneamente alla coppia in “affido preadottivo” per un periodo di un anno, durante il quale i Servizi Sociali hanno il compito della supervisione.
 
Nel caso l’adozione sia internazionale, dopo aver ottenuto il decreto di idoneità dal Giudice, si prende contatto con Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Se le autorità del Paese straniero danno un parere favorevole alla Commissione questa autorizza l’ingresso e la permanenza del minore in Italia . Trascorso il periodo di affido preadottivo il Tribunale procede alla trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Da questo momento in poi il bambino diventa a tutti gli effetti un cittadino italiano. La coppia può anche decidere di inoltrare entrambe le pratiche di adozione. Il numero di minori italiani dichiarati in stato di adottabilità rispetto al numero delle domande di adozione è in un rapporto di 1 a 10.
 
Le coppie adottanti provengono dal centro-nord, ma prosegue il trend positivo delle regioni meridionali. Il maggior numero di coppie adottanti risiede in Lombardia (614 coppie, 18,9%), Lazio (335 coppie, 10,3%), Toscana (304 coppie, 9,4%) e Veneto (303 coppie, 9,3%).  Al Sud, guidano la graduatoria, Campania (240 coppie, 7,4%) e Puglia (224 coppie, 6,9%), fanalino di coda è la Sicilia dove il numero delle coppie adottive scende del 14%. L’iter per l’adozione internazionale segue la legislazione del paese presso cui viene fatta la richiesta. La scelta prende in considerazione l’andamento delle adozioni negli stati di origine, la segnalazione dei bambini adottabili, i requisiti richiesti dai paesi di origine e la peculiarità delle coppie.
 
Da questo momento la coppia viene presa in carico dal responsabile di area che avrà il compito di seguirla nella preparazione dei documenti e durante tutto il cammino adottivo. L’incontro viene condotto dal responsabile di area che ha il compito di illustrare la situazione del paese, la condizione degli istituti dove si trovano i bambini, la proposta di abbinamento, la legge vigente nel paese, i tempi di permanenza all’estero, il rappresentante, le possibilità di alloggio e tutti i vari dettagli inerenti.
 
Durante la sessione ogni coppia riceve un dossier con le informazioni relative al paese. (legislazioni, procedura, usi, costumi) La coppia, dopo aver ultimato la preparazione dei documenti, consegna il dossier, corredato dalle fotografie del nucleo familiare. La coppia è sempre seguita, in modo particolare quando si deve recare in tribunale o presso le autorità competenti per le interviste con l’équipe psico-sociale.
 


Nessun “accanimento” pur di sentirsi genitori
 
Se sia meglio avere un figlio proprio o adottarlo, eticamente, non possiamo stabilirlo a priori; occorrono condizioni necessarie e sufficienti in ambo i casi. Sempre e comunque il benessere del bambino e nessun accanimento pur di sentirsi genitori. Il figlio è soggetto d’amore e niente altro. La legge che disciplina le adozioni e l’affidamento dei minori è la L. n. 184/83. L’art. 6 chiarisce i requisiti che i coniugi devono avere per l’adozione, ovvero: uniti in matrimonio da almeno 3 anni e non sussista separazione personale di fatto; idoneità a educare il minore secondo una valutazione della situazione personale ed economica, salute, ambiente familiare degli adottanti, motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando. I coniugi adottanti devono presentare una documentazione come all’art. 22. Si presenta domanda al Tribunale per i minorenni la quale decade dopo 2 anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Il Tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’art. 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra la coppia più in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
Margherita Montalto

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