Sanità: d’obbligo valutare i dirigenti - QdS

Sanità: d’obbligo valutare i dirigenti

Rosario Battiato

Sanità: d’obbligo valutare i dirigenti

giovedì 20 Ottobre 2011

Al dg che non adotta il piano della performance divieto di erogare la retribuzione di risultato. Dal 2012 relazione entro giugno. Entro il 31 dicembre 2011 i manager devono redigere una regolamentazione aziendale

PALERMO – Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana numero 43 del 14 ottobre è stato pubblicato un nuovo strumento per censire la qualità delle prestazioni del servizio sanitario regionale. Le nuove modalità di gestione dei sistemi performativi sono le “Linee di indirizzo regionali in materia di verifica e di valutazione del personale dipendente del S.S.R.”, secondo decreto del 26 settembre del 2011. 
La sostanza delle linee guida è contenuta nell’allegato A del decreto firmato dall’assessore Russo, ovvero “Le Linee di indirizzo regionali in materia di verifica e valutazione del personale dipendente del S.S.R.”. Secondo quanto previsto nel documento il termine di adozione per le aziende del S.S.R. scade nel 2011, e proprio entro quella data bisognerà redigere “una regolamentazione aziendale – si legge nell’allegato – che disciplini, in particolare, le attività e le modalità di monitoraggio, verifica dei risultati e valutazione del personale (comparto/dirigenza), ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. e nel rispetto del decreto legislativo n. 150/09, coerente, tra l’altro, con il processo di sviluppo della digitalizzazione nella pubblica amministrazione, tramite utilizzo graduale di tecnologie informatiche anche per quanto attiene la compilazione e trasmissione delle schede di valutazione”.
 
Addentrandoci nel sistema delle linee guida scopriamo che per l’area della dirigenza “formano oggetto di valutazione il comportamento e la capacità professionale, la capacità gestionale e manageriale, la produttività in termini di performance individuale che tenga conto degli obiettivi assegnati, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori”. Tra i soggetti valutatori si indicano il dirigente di struttura immediatamente sovraordinata,  il collegio tecnico, per la verifica delle capacità professionali e l’organismo indipendente di valutazione, per la verifica della produttività in termini di performance individuale e per la valutazione della capacità gestionale e manageriale. Il ciclo di gestione e sviluppo della performance si divide in otto fasi con attività e soggetti coinvolti differenti (si veda la tabella).
Tra gli altri impegni addebitati alle aziende rientrano la redazione di un documento programmatico triennale, entro il 31 gennaio,  e della “Relazione sulla performance”  da adottare entro il 30 giugno, a decorrere dal 2012. Chiara la sanzione: “in caso di mancata adozione del piano della performance, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati”. I sistemi di misurazione e valutazione individuali sono esaminati a parte, (si veda il box in pagina), mentre per ciascuna area di assegnazione (Medica, Chirurgica, Territoriale, Servizi), ci sono delle schede di valutazione ad hoc sulla base delle capacità gestionali e manageriali sulla base degli indicatori che emergono dal contesto normativo di riferimento connesso al processo di aziendalizzazione e alla riforma del S.S.R. di cui alla legge regionale n. 5/09.

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