Consulta ferma la prassi del parlamentare-sindaco - QdS

Consulta ferma la prassi del parlamentare-sindaco

Lucia Russo

Consulta ferma la prassi del parlamentare-sindaco

sabato 22 Ottobre 2011

Depositata ieri la sentenza della Corte Costituzionale n. 277/2011. Questione sollevata su Stancanelli che adesso deve scegliere

ROMA – “La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti”. Così il dispositivo della sentenza n. 277/2011 della Consulta, decisione del 17 ottobre, depositata ieri.
“Le norme attualmente in vigore stabiliscono che chi occupa un seggio in Parlamento non possa fare il sindaco di una città con più di 20 mila abitanti, né il presidente di una giunta provinciale, né l’assessore, né il consigliere regionale. La Consulta ha ribadito questo concetto” questa una delle prime reazioni ieri, di Osvaldo Napoli, fino ai primi di ottobre presidente facente funzioni dell’Anci, parlamentare del Pdl e sindaco di un piccolo comune del Piemonte, con meno di 1000 abitanti.  “La regola esiste già – chiarisce Napoli – ma il Parlamento, negli anni, ha dato l’opportunità di proseguire il mandato da parlamentare, fino alla scadenza, qualora si venga eletti mentre si ricopre già l’incarico di sindaco. E questa eccezione è diventata una consuetudine. Ora la Consulta ha chiarito che applicare la consuetudine non va bene”.
A sollevare la questione dinanzi alla Consulta è stato il Tribunale civile di Catania, al quale un elettore, Salvatore Battaglia, aveva fatto ricorso. Candidatosi a sindaco di Catania nel giugno del 2008, quindi dopo essere stato eletto due mesi prima senatore del Pdl, Raffaele Stancanelli aveva mantenuto il doppio incarico. La decisione della Consulta – la n.277 – ha tuttavia valore per tutti quei parlamentari divenuti sindaci di grandi città e che dovranno dunque scegliere quale dei dunque incarichi mantenere.
“La Consulta è così di fatto intervenuta in maniera additiva, colmando un vuoto legislativo che causava –  si legge nella sentenza scritta dal giudice Paolo Grossi – “la lesione non soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo”. La legge statale, infatti, prevede espressamente che non sono eleggibili alla carica di parlamentare nazionale i presidenti delle Province ed i sindaci dei Comuni con più di 20mila abitanti, ma nulla dice riguardo all’ipotesi inversa, vale a dire sull’ineleggibilità a sindaco di chi è già parlamentare.
“Si tratta dunque – scrive la Corte – di verificare la coerenza di un sistema in cui, alla non sindacabile scelta operata dal legislatore (che evidentemente produce in sé un’indubbia incidenza sul libero esercizio del diritto di elettorato passivo) di escludere l’eleggibilità alla Camera e al Senato di chi contemporaneamente rivesta la carica di sindaco di grande Comune, non si accompagni la previsione di una causa di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento nazionale”. I giudici costituzionali, alla luce di precedenti sentenze costituzionali, ritengono necessario che “il menzionato parallelismo sia assicurato, allorquando il cumulo tra gli uffici elettivi sia, comunque, ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica”, così come previsto dagli articoli 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza) e 51 (libertà di elettorato attivo e passivo) della Costituzione.
“Per fortuna ancora c’é un organo di controllo della legittimità costituzionale che mette un punto definitivo su una delle sconcezze della prima e della seconda Repubblica, e cioé il doppio incarico di parlamentare con quello di sindaco” ha detto Orazio Licandro, della segreteria nazionale dei Comunisti italiani-Federazione della Sinistra.
“L’intervento della Corte Costituzionale sulla questione della incompatibilità fra la carica di Parlamentare e quella di sindaco di Comuni con più di 20.000 abitanti chiarisce in maniera definitiva una querelle che é andata avanti per molti anni, fatta di interpretazioni diverse fra loro” è il commento di Graziano Delrio, presidente della Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci).   “Resta comunque – aggiunge il presidente dell’Anci – la necessità di una normativa unica di riferimento per tutte le cariche elettive.

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