Accertamento tributario esecutivo e chiusura delle liti fiscali pendenti - QdS

Accertamento tributario esecutivo e chiusura delle liti fiscali pendenti

Franz Donati

Accertamento tributario esecutivo e chiusura delle liti fiscali pendenti

sabato 05 Novembre 2011

Le novità del Governo sul Fisco per rafforzare il recupero del gettito

PALERMO – Prosegue l’azione del Governo in direzione sia del rafforzamento dei meccanismi di riscossione coattiva, sia del recupero di gettito, attraverso l’apertura alla definizione agevolata del carico giudiziario pendente in atto avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali.
In tema di riscossione, si richiamano le disposizioni contenute all’art. 29 DL 78/2010 modificato dall’art. 7 c. 2 DL 70/2011 convertito in L. 106/2011 e dall’art. 23 DL 98/2011 convertito in L. 111/2011, ove si dispone che a far data dal 1 ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi in relazione ai periodi d’imposta sopra indicati diventano esecutivi decorso il termine di 60 giorni dalla notifica.
Il termine può essere più lungo nel caso si applichi la sospensione feriale dei termini (1° agosto — 15 settembre), come anche nel caso in cui il contribuente, raggiunto dall’avviso di accertamento, presenti istanza di accertamento con adesione: in tal caso si applica la sospensione del termine per 90 giorni dalla data di deposito della richiesta di adesione. Qualora invece il contribuente intenda ricorrere avverso le maggiori pretese del Fisco (resta invariato il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento), a mente dell’art. 15 D.P.R. n. 602/1973) egli rimane comunque tenuto al versamento entro lo stesso termine previsto per il ricorso, di una somma pari ad 1/3 delle imposte accertate e dei relativi interessi.
Invece, in assenza di ricorso nei termini indicati, e decorsi ulteriori 30 giorni senza aver ricevuto il pagamento delle somme liquidate nell’accertamento, l’Agenzia delle entrate procederà, per il tramite di Equitalia, alla riscossione di quell’importo, con l’aggiunta degli interessi di mora dal giorno successivo della notifica e gli aggi della riscossione (9%). Per quanto riguarda l’esecuzione forzata, questa resta sospesa per 180 giorni dalla data di trasmissione dei ruoli ad Equitalia, ma quest’ultima potrebbe disporre misure conservative della garanzia patrimoniale (fermo amministrativo, ipoteca) e, nei casi ove si rendesse necessario, procedere esecutivamente non appena decorso il termine ordinario per l’impugnazione (60 giorni).

Avv. Franz Donati
Collegio dei Professionisti di Veroconsumo

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