Libretti di risparmio: variazione tasso d’interesse e comunicazione - QdS

Libretti di risparmio: variazione tasso d’interesse e comunicazione

Libretti di risparmio: variazione tasso d’interesse e comunicazione

martedì 08 Novembre 2011

Il possessore ha 60 giorni di tempo per recedere dal contratto

PALERMO – Spesso le banche riducono il tasso di interesse del libretto del cliente (anche al portatore) senza comunicarlo; ma questo è illegittimo.
Infatti, sin dal 2006 vige una regola sul tasso di interesse dei libretti di risparmio: se la banca decide unilateralmente di modificare il tasso di interesse, deve comunicarlo subito al possessore del libretto che ha 60 giorni di tempo, da tale comunicazione, per recedere dal contratto, chiedendo l’applicazione delle condizioni di tasso precedenti il cambio.
Questa regola è sancita dall’art. 118 del testo Unico Bancario che testualmente recita: “Modifiche unilaterali delle condizioni – Jus variandi – Nei contratti di durata può essere prevista la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo; la clausola contrattuale che contiene tale facoltà per la banca deve essere specificamente approvata per iscritto dal cliente. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità definite dalla legge.
Per variazione s’intende la modifica di clausole previste dal contratto; è escluso che le modifiche comportino l’introduzione di “nuove” clausole.
Inoltre, se nel contratto è previsto che un tasso d’interesse sia indicizzato alla variazione di parametri oggettivi tali variazioni non comportano una modifica ai sensi dell’art. 118 TUB. La modifica s’intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni. Se recede, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni praticate in precedenza. Le variazioni contrattuali per le quali non sono osservate tali regole sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
Quando le variazioni dei tassi d’interesse dipendono dalle decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori sia quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.
Per scoprire se la vostra banca ha modificato “tacitamente” i tassi di interesse, bisogna chiederle il rendiconto periodico; se ci sono modifiche si ha diritto all’accredito dei maggiori interessi per il periodo in cui il tasso è stato ridotto senza che la banca abbia seguito l’iter di legge per le variazioni.
Per chiedere alla banca tale rimborso, bisogna inviare una lettera  alla Banca, con raccomandata a.r.; la banca ha 30 giorni per rispondere. Se non lo fa, oppure dà una risposta insoddisfacente, potete fare ricorso all’Arbitro bancario e finanziario, pagando 20 euro che vi verranno restituiti alla vittoria del ricorso.

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