Efficienza energetica degli edifici, da febbraio nuova direttiva Ue - QdS

Efficienza energetica degli edifici, da febbraio nuova direttiva Ue

Bartolomeo Buscema

Efficienza energetica degli edifici, da febbraio nuova direttiva Ue

martedì 08 Novembre 2011

Il testo si spinge oltre gli obiettivi fissati nel 2008, meglio conosciuti attraverso lo slogan “20-20-20”. Fabbisogno zero per gli immobili, ma gli Stati non sono tenuti a fissare requisiti minimi

CATANIA – Considerando che il 40% dei consumi di energia dell’Unione europea è imputabile agli edifici residenziali, si coglie bene come una drastica riduzione dei consumi in tale settore sia una via quasi obbligata e di fondamentale importanza per l’approvvigionamento di energia nel medio, ma soprattutto nel lungo periodo.
La nuova direttiva EPBD (Energy Performance Building Directive), entrata in vigore lo scorso 9 luglio 2010, sostituisce la precedente che sarà abrogata definitivamente il primo febbraio 2012.
Rileviamo subito che il documento europeo si spinge oltre gli obiettivi fissati dal pacchetto Clima Energia del 2008 che, con lo slogan “20-20-20”, prevede per il 2020, la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 2005, l’aumento del 20% della quota di risparmio energetico o dell’efficienza energetica e il raggiungimento del 20% del contributo delle fonti rinnovabili.
Si noti che, secondo stime della Commissione europea, un aumento del 20% dell’efficienza energetica porterebbe a un risparmio complessivo di 1000 miliardi di euro di combustibile e 780 milioni di tonnellate in meno di CO2 emessa.
Un punto nodale della Direttiva è il raggiungimento di un fabbisogno di energia prossimo allo zero per gli edifici costruiti dopo il 2020 e per gli edifici pubblici edificati dopo il 2018. è un traguardo arduo che dovrebbe essere raggiunto con involucri edilizi molto coibentati, il cui fabbisogno energetico di elettricità e di calore sia coperto con impianti che utilizzano fonti rinnovabili installati sull’involucro edilizio o nelle immediate vicinanze.
Il testo precisa che sarà compito degli Stati membri definirne i requisiti minimi di risparmio energetico, in funzione delle condizioni climatiche locali tenendo conto anche dell’efficacia degli interventi dal punto di vista dei costi.
è quest’ultima indicazione la vera novità della Direttiva che però non dà alcuna indicazione sui requisiti minimi di prestazione energetica. In altre parole, gli Stati non sono tenuti a fissare i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici come accade oggi.
Se poi aggiungiamo che il target dell’efficienza energetica è l’unico dei tre a non essere vincolante, il quadro diventa abbastanza chiaro: si rischia di mancare l’obiettivo.
Tutto ciò, evidentemente, non porta acqua al mulino della salvaguardia ambientale: se non si fissano i requisiti minimi di prestazione energetica, sarà difficile abbattere le emissioni di gas serra che purtroppo sono responsabili degli sconvolgimenti climatici che insieme alla sconsiderata cementificazione del territorio sono forieri di sciagure come quelle che hanno colpito le popolazioni dei paesi della riviera ligure di levante, la Lunigiana e recentemente Genova.
Infine, per quanto concerne la certificazione energetica, la nuova Direttiva è molto chiara sul ruolo guida degli Enti pubblici e soprattutto sull’obbligo, in caso di locazione, vendita o costruzione di consegnare l’attestato di certificazione al potenziale acquirente o locatario. Come pure di indicare la classe di prestazione energetica dell’unità immobiliare negli annunci  economici.

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