Sanatoria coste, Ddl “spiegato” - QdS

Sanatoria coste, Ddl “spiegato”

Rosario Battiato

Sanatoria coste, Ddl “spiegato”

sabato 19 Novembre 2011

Il deputato Paolo Ruggirello (Mpa) e l’architetto Carlo Foderà hanno illustrato il Disegno di legge. “Il recupero sia opportunità per eliminare l’attuale stato di degrado”

PALERMO – Adesso si spiegano meglio. Dopo le polemiche a singhiozzo dei mesi scorsi, riprese dopo l’approvazione del Disegno di legge “recupero e valorizzazione della costa della Sicilia” presso la commissione Territorio e ambiente all’Ars, sono proprio Paolo Ruggirello, deputato Mpa e primo firmatario del Ddl, e Carlo Foderà, architetto, consigliere nazionale di Amici della Terra e tecnico che ha collaborato all’estensione del provvedimento, a chiarire tutti i punti. Lo fanno in un documento dopo la conferenza stampa di due giorni fa a Palazzo dei Normanni.
Secondo l’interpretazione autentica del Ddl presentato da Ruggirello sarebbe “auspicabile che il recupero della costa della Sicilia dall’attuale stato di degrado diventi per l’Amministrazione regionale, ed in tempi brevi, un grande progetto innovativo da sottoporre a finanziamento nazionale e comunitario, prima che scadano le opportunità di Agenda 2007-2013. Ciò anche al fine di contribuire a dare attuazione alla Convenzione Europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000”.
Andando nel dettaglio, il Ddl comincia proprio facendo riferimento alla L.r. 71/78, ovvero alla vigente legge urbanistica regionale, ma colmandone alcune lacune proprio sulla salvaguardia del litorale, dal momento che se la si guarda con attenzione, le parole “costa, arenile, battigia, costiero/a, lido, mare, riva, spiaggia e mediterraneo, non sono mai citate”. Precisazioni anche sull’ormai famosa querelle delle costruzioni entro i 150 metri dalla battigia, cioè l’area insanabile, per la quale ci si “aggancia alla Legge regionale sul condono edilizio 37/85, e si individuavano i presupposti per il recupero dei fabbricati realizzati dopo il 1976 nella fascia dei 150 metri dalla battigia, se concorrono seguenti tre condizioni: presentata domanda di condono edilizio; il fabbricato nulla osti alle finalità della L.r. 78/76 (che non si sta derogando); riconversione qualora il fabbricato potrà essere riconvertito per gli usi consentiti alla diretta fruizione del mare, ai sensi della L.r. 78/76. Il passaggio più innovativo della norma risiede nel tentativo di rendere conveniente un grande problema come la deturpazione delle coste siciliane.
“I vari condoni edilizi del 1985, 1994 e del 2003 – si legge nel documento – hanno previsto la corresponsione di oneri concessori ridotti. Il presente Disegno di Legge, diversamente, ha previsto che gli oneri concessori siano, almeno, non inferiori a quelli richiesti per le concessioni edilizie ordinarie”. I medesimi oneri saranno utilizzati, esclusivamente, per l’attuazione dei piani di recupero. In pratica non potranno essere utilizzati per spese correnti (esempio: stipendi e utenze varie….) come, invece, attualmente “avviene nella quasi totalità dei nostri comuni”.
Altro punto di attualità si ritrova al comma 2 dell’articolo 1 dove di prevede “l’introduzione della procedura della Valutazione ambientale strategica, la cosiddetta Vas, da applicare nel Piano urbanistico regionale e nei piani comunali di recupero e valorizzazione della costa della Sicilia”. Proprio sulla Valutazione ambientale strategica l’Unione Europea ha avviato la procedura di infrazione nei confronti della Sicilia, per non avere legiferato in merito, e per non avere applicato ai piani e programmi il Decreto legislativo N. 152/2006 che l’ha introdotta in Italia.

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