Ristrutturazione degli edifici e obbligo di comunicazione - QdS

Ristrutturazione degli edifici e obbligo di comunicazione

Giuseppe Grassia

Ristrutturazione degli edifici e obbligo di comunicazione

sabato 26 Novembre 2011

Le novità del decreto Sviluppo per avere la detrazione del 36 per cento

PALERMO – Dal mese di maggio 2011, il cd “decreto sviluppo”, al fine di “ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti” ha introdotto alcune misure semplificatrici. Tra queste vi è l’abrogazione dell’obbligo di comunicare preventivamente al Centro operativo di Pescara le ristrutturazioni edilizie sulle quali si intende usufruire della detrazione del 36%.
Dal 14 maggio 2011, quindi, basta riportare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati, richiesti ai fini del controllo della detrazione. Inoltre, è stato abrogato l’obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera, obbligo previsto a pena di decadenza, ma di difficile calcolo e verifica.
La detrazione del 36 % delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio esiste già dal 1998. Grazie a questo provvedimento molti contribuenti hanno risparmiato sulle imposte. Il provvedimento aveva un evidente duplice scopo: incentivare il settore dell’edilizia e rendere meno appetibili eventuali accordi con le imprese edili. 
La detrazione, spettante entro un limite di spesa non superiore a € 48.000, va suddivisa in dieci anni, salvo per i contribuenti con almeno 75 e 80 anni di età i quali possono detrarre in un periodo più breve. Sono ammessi al beneficio non solo i proprietari dell’immobile ma anche i cosiddetti detentori ossia l’inquilino o anche il comodatario che abbiano il contratto registrato.
Non tutti gli interventi di recupero possono, però, essere oggetto di agevolazione: infatti, non si possono detrarre le spese per manutenzioni ordinarie quando siano effettuate su singole unità immobiliari, quindi, per intendersi, il rifacimento della facciata può essere detratto solo se riguarda i condomini (ossia le parti comuni di immobili residenziali) e non anche se si tratta di una villetta singola. La singola unità può usufruire della detrazione solo per spese di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.
Attenzione a non confondersi quando, nel parlare comune, diciamo di “ristrutturare la casa”, e magari solo tinteggiamo le pareti: quella non è ristrutturazione ma semplice manutenzione ordinaria. Per approfondimenti l’agenzia delle entrate ha appena pubblicato un aggiornamento della “Guida alle ristrutturazioni edilizie” dalla quale si possono trarre preziosi suggerimenti per evitare di incorrere in errori che possono costare caro: restituire quanto detratto con sanzioni e interessi.
Anche se non è più necessaria la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara occorre, comunque, conservare ed esibire su richiesta degli uffici la documentazione inerente:
•    domanda di accatastamento per gli immobili non censiti;
•    ricevute dell’Ici, se dovuta;
•    delibera assembleare e tabella con ripartizione delle spese in base ai millesimi, in caso di lavori concernenti parti comuni di edifici;
•    dichiarazione di consenso ai lavori da parte del possessore dell’immobile, se effettuati dal detentore diverso dai familiari conviventi;
•    comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri;
•    fatture e/o ricevute delle spese sostenute;
•    ricevute dei bonifici di pagamento.
L’agevolazione ha avuto in questi anni un certo successo, infatti nel 2011 (ovviamente fino a maggio poiché poi non dovevano più essere inviate) erano arrivate 175.000 domande di cui 3.300 dalla Sicilia meno del 2% del totale. Nello stesso periodo la Lombardia ne aveva inviate 44.341 (di cui 20.187 solo in provincia di Milano) crisi economica o calcoli diversi?

Dott. Giuseppe Grassia
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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