Famiglie di fatto e convivenza verso il riconoscimento dei diritti - QdS

Famiglie di fatto e convivenza verso il riconoscimento dei diritti

Francesca Pecorino

Famiglie di fatto e convivenza verso il riconoscimento dei diritti

martedì 29 Novembre 2011

Nelle sentenze dei giudici si assiste a un’apertura a questa nuova forma

CATANIA – L’assenza di norme che tutelino coloro che effettuano una scelta di vita diversa da quella matrimoniale, mette spesso i giudici di fronte alla necessità di risolvere casi che afferiscono la convivenza e che portano man mano ad un’apertura verso il riconoscimento dei diritti di coloro che decidono consapevolmente di convivere senza sposarsi.
Un problema particolarmente sentito è quello afferente alla mancanza di diritti successori in capo al convivente superstite e ciò, perché non equiparato al coniuge superstite nei rapporti mortis causa.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 404/1988 ha per esempio dichiarato l’illegittimità. costituzionale dell’art. 6, comma 1 L. 392/1978 (equo canone), nella parte in cui non prevedeva che tra i soggetti legittimati a succedere nel contratto di locazione stipulato dal de cuius fosse contemplato anche il convivente more uxorio genitore dei figli naturali avuti col soggetto deceduto. Ed ancora, è stato manifestato il medesimo orientamento, ritenendo legittimo il subentro del convivente nel caso di cessazione del rapporto more uxorio ma quando si è in presenza di figli naturali.
Infatti, laddove cessi la convivenza per cause diverse dalla morte di uno dei due soggetti e questi ultimi non abbiano figli, tale diritto di subentro nel contratto di locazione, non spetta all’altro convivente rimasto detentore dell’immobile, non sussistendo il fine di tutela del nucleo familiare (Corte cost. 310/1989).
Ed invero, laddove la Corte ha ammesso la successione del convivente nel contratto di locazione stipulato dal de cuius, ha giustificato il subentro con la tutela della famiglia di fatto e quindi dei figli nati dal rapporto more uxorio. In sintesi, il riconoscimento del diritto al convivente non ha significato una particolare tutela per il convivente in quanto tale, perchè un’equiparazione tra il convivente ed il coniuge farebbe venir meno la distinzione che l’ordinamento prevede e per questo ci sarebbe bisogno di un intervento legislativo.
Ed ancora, per quanto concerne il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite dall’art. 540 2 comma c.c., il medesimo diritto non è stato riconosciuto al convivente del de cuius, in quanto non è stato considerato un componente del nucleo familiare che ex lege è titolare del diritto di abitazione sull’alloggio comune.

avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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