Federalismo: a che punto siamo - QdS

Federalismo: a che punto siamo

Liliana Rosano

Federalismo: a che punto siamo

giovedì 01 Dicembre 2011

Dalla Sicilia sette ricorsi alla Corte Costituzionale autorizzati con delibera di Giunta e uno contro il Tar del Lazio. Sulle maggiori entrate dello Stato (Dlgs 138/11 e L 148/11) chiesta e ottenuta esclusione Regioni SS

Palermo – Ancora lunga la strada verso il federalismo siciliano. Un federalismo di cui si conoscono poco i contenuti e dai contorni poco chiari. Un federalismo che avrà la sua unicità, essendo la Regione siciliana una delle regioni a statuto speciale.
Dopo la legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i."Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione", la Regione siciliana ha adottato una serie di provvedimenti in seguito alla deleghe e ai decreti legislativi emanati dal governo nazionale. Innanzitutto, la legge vuole attuare l’articolo 119 della Costituzione italiana che stabilisce al comma 1: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
 
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”. Diversi sono gli ambiti di intervento.
A livello di federalismo fiscale (articolo 2 comma 1), il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 maggio 2011), uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.
Il primo provvedimento assunto dalla Regione siciliana è l’avvio dell’ iter per l’attuazione in Sicilia del Federalismo fiscale ai sensi dell’art. 27 della legge 42 del 2009 con memoria depositata alla Commissione paritetica il 10/12/2010, che il Governo nazionale ha riscontrato soltanto nel settembre del 2011.
Provvedimento di altra natura riguarda invece l’articolo 2 comma 6 (Armonizzazione sistemi contabili). In questo caso, mentre il Governo è stato delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 maggio 2010) un decreto legislativo sui principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, il provvedimento della Regione siciliana è stato il ricorso innanzi alla Corte Costituzionale con delibera di Giunta n.241 del 22 settembre 2011 avverso l’art.37 secondo periodo.
Nessun provvedimento invece  dalla Regione per i fabbisogni standard per cui il governo nazionale  è delegato ad adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge  un decreto legislativo contenente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Per l’articolo 5 della legge in questione (l’istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), l’assessore Armao è stato designato tra i 6 componenti della Conferenza di nomina della Regioni in rappresentanza delle Autonomie differenziate.
Interessante invece è il discorso sul federalismo regionale e provinciale. I decreti legislativi di cui all’art. 2 disciplinano i tributi delle regioni, le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, le modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento, la determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo statale, il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni.
Si apprende però che la versione approvata dal Consiglio dei Ministri estende l’applicazione integrale anche alle regioni a Statuto speciale. Per la Sicilia è stata richiesta ed ottenuta esclusione dall’applicabilità. Infine, alla Sicilia non si non si applica l’articolo 5, quello sulle città metropolitane.

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