Incidenti, obbligo di soccorso anche se l’investito si rialza - QdS

Incidenti, obbligo di soccorso anche se l’investito si rialza

Eloisa Bucolo

Incidenti, obbligo di soccorso anche se l’investito si rialza

martedì 06 Dicembre 2011

Sentenza della Corte di Cassazione: pesanti sanzioni per chi viola la legge

CATANIA – Le notizie quasi giornalmente pongono in evidenza casi di omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale. Un fenomeno di degenerazione del costume sociale che rispecchia una sempre maggiore chiusura egoistica della persona umana, e un disinteresse crescente verso la sofferenza altrui.
La fattispecie prevista dal Codice della strada è punibile solo nella forma dolosa, ma la quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 43019/2011, ha stabilito a  questo riguardo che con essa è compatibile anche il dolo eventuale. Il caso esaminato è stato quello di un taxista che nel corso di una manovra di sorpasso aveva urtato un motorino e, vedendo che la donna si era subito ripresa, aveva tirato dritto.
La circostanza che la donna urtata si è subito ripresa, tanto da riuscire a raggiungere il taxista al semaforo successivo, è irrilevante per la Cassazione, poiché la condanna nei confronti del pirata della strada scatta anche nel caso in cui il conducente non si sia fermato per accertare le condizioni dell’investita. Precisa, infatti, la Suprema Corte che “ai fini della configurabilità del reato di fuga, quanto all’elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale”. Nel caso in esame ricorreva, quindi, l’elemento psicologico quantomeno nella forma del dolo eventuale, in quanto il tassista non poteva non aver percepito l’incidente ed era consapevole che lo stesso era riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi.
L’art. 189 C.d.S. comma 1, stabilisce che “L’utente della strada, in caso d’incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”. Il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente, aggiunge Piazza Cavour, «deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto». 
Chiunque non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso d’incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 279  a 1.114. Se dal fatto deriva un danno ai veicoli coinvolti si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 gg. a 2 mesi. Chiunque invece non ottemperi all’obbligo di fermarsi in un incidente con danni alle persone, è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con sospensione della patente da 1 a tre anni. Le misure di cui sopra non sono applicate se il “conducente pentito” si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro 24 ore dal fatto.

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