Impugnata la norma sul credito d’imposta - QdS

Impugnata la norma sul credito d’imposta

Stiben Mesa Paniagua

Impugnata la norma sul credito d’imposta

venerdì 06 Gennaio 2012

Manca attendibilità riguardo l’esistenza di mezzi finanziari

PALERMO – Ci risiamo, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Carmelo Aronica, ha impugnato tre articoli del Disegno di legge n. 829, approvato nell’ultima seduta del 2011 dell’Assemblea regionale siciliana, lo scorso 28 dicembre. Come era avvenuto la settimana scorsa con la legge sulle stabilizzazioni, anche questa volta il Commissario contesta la mancanza di copertura finanziaria. Le norme protagoniste dell’impugnativa sono quelle che riguardano il credito d’imposta, il fondo di garanzia per la formazione professionale e le agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria.
 
Ad essere incriminati, per la violazione dell’articolo 81, commi 3 e 4 della Costituzione, sono gli articoli 7, 9 e 14 del Disegno di legge n. 829 – Norme stralciate dal titolo “Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco”.
“Gli articoli 7, 9 e 14 – scrive il commissario nell’impugnativa indirizzata alla Corte Costituzionale – si pongono in contrasto con il principio posto dall’articolo 81 della Costituzione. Il legislatore regionale non può, invero, sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’articolo 81 si ispira e la copertura di nuove spese, come quelle previste dagli articoli oggetto del presente gravame, deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con le spese che si intende effettuare”.
Non usa giri di parole il Commissario Aronica, tra i cui compiti c’è proprio quello di controllare la legittimità dei disegni di legge approvati dall’Assemblea Regionale Siciliana, in applicazione dell’articolo 28 dello Statuto Speciale. E di proporre, eventualmente, ricorso alla Corte Costituzionale in caso di violazione di norme costituzionali e statutarie e di principi generali dell’ordinamento giuridico e di leggi nazionali di riforma economico-sociale.
Tornando al Disegno di legge incriminato, riguardo all’articolo 7, “Credito di imposta”, e la spesa di 70 milioni di euro prevista, il Commissario sottolinea la “persistente esistenza nel bilancio della Regione di residui di incerto titolo e dubbia riscossione per importi di notevole consistenza”. Considerando “la prevista riduzione di 70 milioni del fondo indisponibile istituito dall’articolo 3 Lr 15/2001 non idonea” a reperire realmente tale somma, bensì “un artificio contabile privo di attendibilità riguardo all’effettiva esistenza di mezzi finanziari”.
Per quanto riguarda l’articolo 9, “Modifiche all’articolo 132 della Lr 16 aprile 2003, n. 4, in materia di fondo di garanzia del personale della formazione professionale”, il Commissario scrive: “La modifica apportata dalla soprariportata norma, sostanzialmente sottrae l’iscrizione in bilancio degli stanziamenti in favore del Fondo di Garanzia per il personale della formazione professionale dell’indispensabile preventiva autorizzazione legislativa e delle conseguenti indicazioni delle risorse con cui far fronte alla spesa prevista. Il previsto – prosegue – venir meno della quantificazione annuale dello stanziamento e della correlata indicazione dei mezzi con cui far fronte agli oneri previsti, consentirebbe l’iscrizione diretta nel bilancio di nuove e maggiori spese prive di specifica e puntuale copertura”.
Infine sull’articolo 14, “Norme in materia di agevolazioni per la ricomposizione fondiaria”, Aronica sottolinea: “La disposizione prevede l’ulteriore proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 60 della Lr 2/2002 volte a favorire la ricomposizione fondiaria e consistenti nell’esenzione dalle imposte di bollo e catastale e nella riduzione dell’imposta di registro ed ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli. Le minori entrate determinate dalle disposte agevolazioni fiscali sono state quantificate in 100 mila euro annui. Tale quantificazione appare invero “ictu oculi” incongrua”.
Ennesima impugnativa, intanto, però, dal Governo – fino al tardo pomeriggio di ieri – non è arrivata nessuna reazione a quanto scritto nel documento dal Commissario dello Stato.

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