Allarme usura dilagante al Sud. Governo inasprisce le sanzioni - QdS

Allarme usura dilagante al Sud. Governo inasprisce le sanzioni

Eloisa Bucolo

Allarme usura dilagante al Sud. Governo inasprisce le sanzioni

giovedì 02 Febbraio 2012

Maggiore flessibilità nell’erogazione dei mutui agevolati per le vittime degli usurai

PALERMO – “Continua a crescere il fenomeno dell’usura: dal 2008 al 2011, 190 mila imprese hanno chiuso i battenti per debiti o usura. Di queste, la maggior parte si concentra al Sud Italia. Anche i fallimenti crescono vorticosamente: +16,6% nel 2008 e +26,6% nel 2009″. È quanto rivelato, dal rapporto ‘Le mani della criminalità sulle imprese’, realizzato da Sos Impresa, Associazione aderente a Confesercenti".
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del 20 dicembre 2011 (in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011), ha reso noti i tassi d’interesse effettivi globali medi (TEGM) rilevati dalla Banca d’Italia ai fini della determinazione degli interessi usurari, in vigore per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2012.
In proposito, si rammenta che per contrastare il fenomeno dell’usura, la legge 108/96 ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14) che consente l’accesso al credito legale a imprenditori e professionisti e prevede l’erogazione di mutui senza interessi a chi ha denunciato gli estorsori.
Secondo la l. 108/96 e il d.l. 70/2011, un tasso d’interesse è usuraio se, in relazione a ciascuna categoria di operazioni, supera il “tasso soglia”, il cui calcolo è determinato aumentando il tasso medio di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. (vedi tabella).
Gli istituti di credito o gli intermediari finanziari che praticano tassi oltre la soglia sono passibili di denuncia per il reato di usura. La tabella è periodicamente aggiornata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con Decreto del Ministro del Tesoro ed esposta in ogni sede o sportello aperto al pubblico di banche e società finanziarie.
Il Parlamento, è intervenuto con la legge n. 3 del 27 gennaio del 2012 (G.U. n. 24/2012) riguardante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento” con il quale sono state apportate importanti modifiche alla l. 108/96 e inasprite le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di usura (644 c.p.) e di estorsione(629 c.p.) (vedi sotto).
Il provvedimento non solo consente l’erogazione con maggiore flessibilità di mutui agevolati per le vittime dell’usura, ma introduce nel nostro ordinamento l’accesso al Fondo anche per gli imprenditori, vittime del racket, che hanno dichiarato fallimento. La domanda andrà presentata entro sei mesi dalla denuncia del reato di usura ed è subordinata all’autorizzazione del giudice delegato al fallimento. L’erogazione del mutuo può essere anticipata al momento in cui sono in corso le indagini preliminari, atte a verificare che l’imprenditore non sia stato condannato per reati di bancarotta contro la PA, contro il patrimonio o di prevenzione patrimoniale. La somma è destinata esclusivamente al reinserimento dell’impresa e non è concessa a beneficio dei creditori ed anche “il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e d’investimento”. Inoltre, il provvedimento consente agli enti locali di intervenire, tramite propri regolamenti, per disporre l’esonero o il rimborso, parziale o totale, dal pagamento di tributi, tariffe o canoni locali, in favore degli imprenditori vittime d’estorsione.
 

 
Pena detentiva da 5 a 10 anni e multa fino a 4.000 euro
 
La legge  n.3/2012 ha inasprito le sanzioni vigenti in materia di usura (644 c.p.) e di estorsione (629 c.p.). In quest’ultimo caso, ad esempio in aggiunta alla pena detentiva della reclusione da 5 a 10 anni, che resta invariata, è stata raddoppiata la multa base che non sarà più fissata tra € 516 e 2065, ma tra € 1.000 e 4.000. Per le condotte più gravi d’estorsione la pena è stata quintuplicata: da un range di €1.032 – 3.098 a € 5.000 – 15.000.
In tema di Usura la confisca e la restituzione dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, prevista dall’ art. 644 c.p, nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è adesso prevista anche “nel caso di estinzione del reato”. Il giudice dispone, previo accertamento della sussistenza delle accuse, la confisca e la restituzione alla persona offesa dal reato o ad eventuale terzo, di somme di denaro, titoli, beni ed utilità di cui l’indagato ha la disponibilità, anche per interposta persona a garanzia della prestazione di denaro o altri vantaggi usurari.

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