Crisi da sovraindebitamento: “alleggerite” famiglie e imprese - QdS

Crisi da sovraindebitamento: “alleggerite” famiglie e imprese

Eloisa Bucolo

Crisi da sovraindebitamento: “alleggerite” famiglie e imprese

mercoledì 08 Febbraio 2012

Concordato tra debitore e creditori: ecco l’iter per la ristrutturazione dei debiti

CATANIA – La crisi economica, l’aumento delle tasse, la difficoltà di trovare un’occupazione, la difficoltà di accesso al credito bancario, stanno mettendo i cittadini italiani a rischio sovraindebitamento. Un fenomeno che pone il debitore in “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile”, che investe indistintamente i privati cittadini, le famiglia e le imprese.
Il parlamento, è intervenuto con la legge n. 3 del 27 gennaio del 2012, (G.U. n.24/2012) riguardante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” al fine di adeguare il diritto vigente alle particolari condizioni economiche del Paese. Nello specifico, il provvedimento, introduce la possibilità per i debitori di stipulare una forma di “accordo di ristrutturazione del debito”, finalizzato alla realizzazione di un concordato tra debitore e creditore.
Il provvedimento è rivolto a coloro che, per il fatto di trovarsi al di sotto dei parametri di tutela indicati dalla legge fallimentare, rischierebbero altrimenti di dover ricorrere a spregiudicati usurai. E’, inoltre, in fase di conversione il D.L. n.212/2011 (G.U.n.297 del 22/12/2011), che estende la procedura consensuale anche ai consumatori, per aiutare i consumatori che si trovano in situazioni di difficoltà a causa del peso eccessivo dei prestiti personali contratti. Una novità, rispetto alla L. 3/2012 è data dalla definizione di “sovraindebitamento del consumatore”che, al di fuori di ogni dubbio, estende le agevolazioni previste dalla L. 3/2012 per la generica figura del debitore, ad ogni cittadino sovraindebitato.
La procedura prevede che il debitore possa proporre ai suoi creditori un’ipotesi di piano di rientro che assicuri al tempo stesso il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo e dei titolari di crediti privilegiati. Il piano deve prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, e deve essere accettato da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti (50% per i consumatori). 
A vigilare su tutta la procedura è posto l’Organismo di composizione della crisi, che interviene sia nella fase di predisposizione e raggiungimento dell’accordo, sia a garanzia del superamento della crisi. Una volta raggiunta la proposta di accordo, si avvia il procedimento di fronte al Tribunale competente (individuato in quello del luogo di residenza o sede del debitore), che ha inizio con il deposito della proposta di accordo e si conclude con il provvedimento di omologazione del tribunale. L’Organismo ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione dell’avvenuto deposito a tutti i creditori, che avranno 10 gg. per presentare eventuali obbiezioni. Risolta ogni contestazione sulla fattibilità del Piano, il giudice omologa e dispone l’immediata pubblicazione dell’accordo.
 
Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento o se previsto dall’accordo, il giudice, su proposta dell’ Organismo, nomina un liquidatore, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo a carico del debitore. L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo o simulate attività inesistenti.

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