Spese di rappresentanza nero su bianco - QdS

Spese di rappresentanza nero su bianco

Antonio Paladino

Spese di rappresentanza nero su bianco

venerdì 10 Febbraio 2012

Lo impone agli Enti locali la manovra varata a ferragosto 2011 convertita in Legge 148/2011. Raccolte in un prospetto da allegare al rendiconto e trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

Le spese di rappresentanza degli enti locali non avranno più segreti. E’ stato infatti firmato dal Ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri, il decreto attuativo delle disposizioni contenute all’articolo 16, comma 26 della manovra bis varata a Ferragosto 2011, che impone agli enti locali di mettere nero su bianco, in un apposito prospetto, tutte le spese di rappresentanza sostenute.
Il Decreto del Viminale, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio scorso, ricorda infatti che, come previsto dalla norma sopra richiamata, le spese dovranno essere raccolte in un prospetto da allegare al rendiconto, trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio e pubblicate sul sito internet della stessa amministrazione locale, entro dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione del citato rendiconto di gestione. Quest’ultima, una chiara scelta del legislatore che impone in tal modo la massima trasparenza sulle spese sostenute dalla governance locale a favore della cittadinanza amministrata.
La norma contenuta nella manovra correttiva dei conti pubblici del 2011, dispone, pertanto, che con decreto, dovrà essere predisposto uno schema-tipo che contenga tutte le informazioni relative alle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali. Pertanto, in allegato al Dm in esame, è allegato uno schema che riporta la descrizione dell’oggetto della spesa, la relativa occasione in cui tale spesa è stata sostenuta e, ovviamente, l’importo della stessa, espressa in euro. Questi adempimenti, si legge nel decreto in osservazione, “si applicano a partire dall’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2011”.
Stante il tenore letterale della citata locuzione, ciò significa che gli enti potranno trasmettere il prospetto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a partire (al massimo) dal prossimo 30 aprile, vale a dire la data entro cui il consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 227 del Testo Unico sugli Enti Locali (il dlgs n.267/2000), è tenuto ad approvare il rendiconto.
Il Dm ricorda che, lo schema (cui potranno essere allegati, se adottato, anche gli estremi relativi al regolamento che disciplina le spese di rappresentanza) deve essere firmato dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione contabile. Su quest’ultimo versante, lo schema tipo ricorda che, in caso di organo con tre componenti, l’elenco deve essere sottoscritto da almeno due. Infine, lo schema ricorda i principi che regolano le spese di rappresentanza, come da consolidata giurisprudenza in materia.
 
In particolare, deve essere verificata una stratta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, la presenza di elementi che richiedono una visibilità all’esterno delle attività dell’ente, ai fini di un migliore perseguimento degli scopi istituzionali, alla rigorosa dimostrazione del rapporto tra attività dell’ente e la spesa erogata, anche con riferimento alla qualificazione del soggetto percettore della spesa ed, infine, una rigorosa rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetti ai fini perseguiti dall’ente locale.
 
Può aiutare l’indicazione che promana dalla Corte dei conti (sez. Friuli, sentenza n.12/2011), secondo cui le spese di rappresentanza devono essere finalizzate a promuovere o a incrementare l’immagine dell’ente pubblico all’esterno e non devono corrispondere a finalità o a soddisfazioni personali degli amministratori o dei dipendenti pubblici dell’ente erogante.

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