I controlli dell’autorità garante su contratti e clausole vessatorie - QdS

I controlli dell’autorità garante su contratti e clausole vessatorie

Eloisa Bucolo

I controlli dell’autorità garante su contratti e clausole vessatorie

venerdì 10 Febbraio 2012

La nuova procedura a garanzia dell’equilibrio contrattuale tra le parti

CATANIA – Il decreto legge sulle liberalizzazioni ha introdotto nuove disposizioni sulle “clausole vessatorie”, ossia quelle clausole che, malgrado la buona fede, prevedono un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore.
In particolare l’articolo 37-bis del codice del consumo, introdotto dall’articolo 5 del decreto sulle liberalizzazioni n.1/2012, illustra la nuova procedura stabilita per ottenere la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie con la precisazione che le nuove disposizioni dovranno trovare applicazione mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
 
Spetterà all’Autorità garante della Concorrenza e del mercato, Antitrust, d’ufficio o su denuncia dei consumatori, previo accordo con le associazioni di categoria, dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Il decreto si limita a tratteggiare la necessità di un preventivo accordo con le associazioni di categoria, anche se non precisa quali siano le associazioni di categoria titolate a discutere e poi a concludere l’accordo.
In effetti andrà chiarito nel caso di pluralità di associazioni coinvolte se vale il principio di maggioranza o se vige l’unanimità. Se il decreto viene interpretato nel senso di attribuire una sorta di diritto di veto alle associazioni di categoria, questo significherebbe di fatto abrogare la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, in quanto è chiaro che l’associazione di categoria rappresentativa dei professionisti coinvolti difficilmente presterà il proprio consenso.
Per rispondere all’esigenza di informare compiutamente i consumatori, il decreto prevede che sia data pubblicità al provvedimento “mediante ogni mezzo ritenuto opportuno” oltre che mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Antitrust e sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria.
In particolare il decreto in esame ha previsto la facoltà per le imprese interessate di interpellare preventivamente l’Autorità affinché proceda ad un valutazione della vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori; nel caso in cui l’autorità si pronunci per la non vessatorietà delle clausole queste potranno essere utilizzate, senza poter essere successivamente rivalutate, pur restando la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.  In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti adottati dall’Autorità, è competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

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