Contraffazione di prodotti anche per imitazioni parziali - QdS

Contraffazione di prodotti anche per imitazioni parziali

Eloisa Bucolo

Contraffazione di prodotti anche per imitazioni parziali

martedì 14 Febbraio 2012

Reato se l'etichetta riporta un nome ma il logo richiama un altro marchio

I contraffattori trovano sempre ingegnosi accorgimenti per agganciarsi al traino dei marchi più famosi con la speranza di ingannare il pubblico ed aggirare le norme vigenti. La circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi  riprodotti in maniera non perfettamente pedissequa non impedisce, però, che chi produce, importa, detiene e commercializza questi prodotti, debba rispondere dei reati di cui agli artt. 473 e art. 474 c.p. È, infatti, principio pacifico in dottrina e in giurisprudenza, anche di legittimità, quello secondo cui, perché sussistano i reati in esame è sufficiente un’imitazione, anche parziale.
La Cassazione, quinta sezione penale con sentenza n. 42913/11 del 21 novembre ha consolidato tale indirizzo affermando che “L’indicazione di un segno distintivo posta sull’etichetta di un prodotto sul quale è impresso un logo simile a quello di un marchio noto non esclude l’idoneità dello stesso a ledere l’affidamento del pubblico”. Il caso in esame è quello di un commerciante di intimo, che pur apponendo nella merce la propria etichetta, ai più del tutto sconosciuta, utilizzava il logo di un coniglietto, troppo simile, per non dire identico, a quello utilizzato da Playboy. Condannato  a 20 giorni di reclusione e 300 euro di multa per la vendita dei prodotti con un marchio contraffatto, il commerciante ricorre in Cassazione lamentando che la reale provenienza della merce era palesemente indicata dall’etichetta e di conseguenza il suo comportamento non sarebbe stato tale da mettere in pericolo l’affidamento altrui.
 
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso rilevando come l’applicazione del segno sull’etichetta riguarda le modalità di fabbricazione e, anche se utile ad identificare la provenienza del prodotto, ha una assoluta irrilevanza ai fini commerciali. Del resto la presenza di un doppio marchio (uno rappresentato dall’etichetta e l’altro dal logo) determina nell’acquirente incertezza circa l’originalità del prodotto ed è pertanto idonea a trarre in inganno la generalità dei cittadini.
 
La tutela della buona fede offerta dalla norma penale «non è rivolta in favore di chi contrae con l’autore del reato, bensì nei confronti della generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti effettivamente provenienti dalle imprese titolari dei marchi e, mediamente, nei confronti di queste che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio come segno di particolare qualità e originalità della propria produzione». Però, mi raccomando occhio all’etichetta se non volete essere raggirati!

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