Potabilità dell’acqua condominiale e responsabilità dell’amministratore - QdS

Potabilità dell’acqua condominiale e responsabilità dell’amministratore

Eloisa Bucolo

Potabilità dell’acqua condominiale e responsabilità dell’amministratore

mercoledì 29 Febbraio 2012

Tenuto a far eseguire i controlli. Previste sanzioni tra 5.000 e 31.000 euro

CATANIA – Il d.lgs n. 31/2001, modificato dal d.lgs n. 27/2002, estende all’amministratore di condominio la responsabilità del controllo dell’igiene dell’acqua somministrata nel condominio dal punto di consegna da parte del gestore idrico pubblico fino al rubinetto.
L’art.5 comma 2 dispone: “Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell’allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto”.
Dalla previsione, l’Amministratore viene, dunque, indicato come uno dei garanti della qualità delle acque, lungo tutta la rete idrica condominiale. Nella circolare ASL di Milano del 16 dicembre 2003, n. 10774 (la cui sostanza è poi stata avallata dal parere del Ministero della Sanità reso il 10/06/2004) viene sancito: “qualora vi sia motivo di ritenere che nella fase di trasporto dal contatore all’utenza le caratteristiche dell’acqua possano essere alterate, l’Amministratore non solo è tenuto a fare le verifiche del caso, ma soprattutto è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità”.
In tal caso è corretto sostenere che, solo in caso di mancata adozione di questi provvedimenti, l’Amministratore condominiale sia passibile delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese tra € 5.164,57 e € 30.987,41, previste dal Decreto legislativo 31/2001.
Abbiamo intervistato l’Avv. Angelo Nicosia, responsabile dell’ufficio legale della sede provinciale di Catania dell’ A.N.AMM.I.- Associazione Nazional-Europea Amministratori d’Immobili per raffrontare la realtà con il dettato normativo.
Avvocato Nicosia le risulta che gli amministratori provvedano ad effettuare i controlli di loro competenza?
“Gli amministratori di condominio, diligenti e competenti, provvedono a far eseguire periodici controlli sulle acque potabili, affinché dagli impianti condominiali non derivino rischi specifici per la salute dei condomini".
In particolare quali controlli effettuano e con quale frequenza?
“In genere, vengono effettuati tutti gli opportuni accertamenti chimici e microbiologici, diretti ad individuare tutte le anomalie che l’esperienza comune annovera tra le cause maggiormente ricorrenti di incidenza negativa sulla potabilità delle acque".
L’analisi deve essere effettuata presso i laboratori dell’ASP o in laboratorio qualsiasi?
“Le analisi relative al controllo sulla potabilità delle acque, per ciò che è di competenza condominiale, possono essere eseguite anche da un laboratorio privato".
Orientativamente può dire quale è il costo per le analisi?
“Varia da € 80,00 a circa € 350,00, in relazione alla natura degli accertamenti effettuati e dalle tariffe praticate dai diversi laboratori di analisi”.
L’amministratore ha l’obbligo di informare i condomini dei risultati delle analisi?
“L’amministratore, in virtù del rapporto di mandato che lo lega al condominio, deve fornire ai condomini tutte le informazioni relative all’esito dei controlli eseguiti. Ed a maggior ragione, se i controlli hanno evidenziato anomalie in ordine alla salubrità, in presenza di possibili fattori inquinanti, non solo deve debitamente informare, ma anche indicare i comportamenti da adottare. La violazione di tale obbligo, in presenza di danni subiti dai condomini, comporta la proponibilità di una azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore stesso".
 
L’ASP effettua dei controlli per verificare l’avvenuto adempimento?
“L’ASP controlla regolarmente la qualità dell’acqua degli acquedotti pubblici sino al punto di consegna e delle condotte private soltanto se alimentano esercizi pubblici".
 
Quali sono le iniziative che un condomino può intraprendere per fare effettuare i controlli? è necessaria una delibera condominiale?
“L’amministratore può agire autonomamente, in quanto si tratta di interventi di gestione ordinaria inerenti beni di natura condominiali, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1130 del codice civile. I condomini possono, comunque, diffidare l’amministratore ad eseguirli o richiedere la convocazione di apposita assemblea che deliberi in ordine alla effettuazione dei controlli e in questo caso, l’amministratore dovrà, in ogni caso, dare esecuzione a quanto stabilito dall’assemblea".

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