Le linee guida dei Vigili del fuoco per il fotovoltaico - QdS

Le linee guida dei Vigili del fuoco per il fotovoltaico

Bartolomeo Buscema

Le linee guida dei Vigili del fuoco per il fotovoltaico

sabato 10 Marzo 2012

Recente circolare recepisce i contenuti del Dpr n. 151/2011. In certe condizioni, un impianto può aumentare il preesistente livello di rischio d’incendio. Moduli, condutture, quadri e inverter devono non essere installati nel raggio di un metro dagli evacuatori di fumo

CATANIA – Con la circolare del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del 7 febbraio 2012 è stata presentata la “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
Il documento recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Innanzitutto, si precisa che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tuttavia, in certe condizioni di posa e in funzione delle caratteristiche elettriche dei moduli, un impianto fotovoltaico può aumentare il preesistente livello di rischio d’incendio. Ad esempio, ci potrebbe essere una non desiderata interferenza sia con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione, sia con le operazioni di estinzione di un eventuale incendio.
Ricordiamo, inoltre, che l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 e la valutazione dell’eventuale pericolo di elettrocuzione cui può essere esposto il pompiere per la presenza di elementi circuitali in tensione.
Ecco in sintesi i principali punti della guida.
1. L’installazione di un impianto fotovoltaico dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico, incorporato in un’opera di costruzione, sia installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili.
2. L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà, inoltre, consentire sempre il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore presenti, nonché tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di veicolazione d’incendi (lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri e altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di un metro dagli evacuatori di fumo.
3. L’impianto dovrà essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata e accessibile che determini il sezionamento e, quindi, l’esclusione dell’impianto fotovoltaico.
 
4. L’area in cui è ubicato il generatore e i suoi componenti, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008.
In particolare, dovrà essere posto bene in vista un cartello con la dicitura: “Attenzione: impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne”.Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, la segnaletica dovrà essere posta in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato.
Per quanto concerne, infine , gli impianti esistenti ,in funzione prima dell’entrata in vigore della guida ,e sempre a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, basta solo la presenza del dispositivo del comando di emergenza e l’applicazione della segnaletica di sicurezza.

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