Tarsu non dovuta se i locali non hanno acqua, luce e gas - QdS

Tarsu non dovuta se i locali non hanno acqua, luce e gas

Iole Gagliano

Tarsu non dovuta se i locali non hanno acqua, luce e gas

martedì 13 Marzo 2012

Non sono soggetti alla tassa gli immobili che non possono produrre rifiuti

PALERMO – La Tarsu è il tributo che applica il Comune, nei confronti dei cittadini, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (alias: spazzatura) . Essa è disciplinata dal D.Lgs. 15.11.93, n. 507, dal n° 58 a 89. L’articolo 62, primo comma, del detto decreto delinea il presupposto per l’applicazione del tributo e, nei commi successivi, ne indica le cause di esclusione. Si prevede, infatti, che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.
Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili o da idonea documentazione. La circolare 95/E del 22 giugno 1994, al paragrafo 3, annovera espressamente, tra i locali non soggetti a tassazione, quelli caratterizzati da un’«obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata» e, in via esemplificativa, indica gli «alloggi non allacciati ai servizi a rete (in analogia a quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, del Dl n. 557/1993), o non arredati».
Il non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. In riferimento ad una fattispecie in cui può riscontrarsi la non utilizzabilità immediata dell’immobile, con la sentenza n. 16785 del 27.11.2002, la Suprema Corte ha affermato che l’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, stabilendo che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, ha inteso sottrarre all’imposizione gli immobili “oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari nella relativa disponibilità”. Pertanto, “un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai c.d. servizi di rete (elettrico, idrico, etc.) si rivela bensì inutilizzato ma non oggettivamente inutilizzabile” e perciò non può essere sottratto alla tassazione, poiché può essere facilmente arredato e, quindi, utilizzato.

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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