Mediazione fiscale: proteste all'Agenzia delle Entrate prima del ricorso - QdS

Mediazione fiscale: proteste all’Agenzia delle Entrate prima del ricorso

Michela Forastieri

Mediazione fiscale: proteste all’Agenzia delle Entrate prima del ricorso

martedì 20 Marzo 2012

Dal primo aprile 2012, per evitare che giungano in Commissione tributaria questioni risolvibili sul nascere. Per le controversie fino a ventimila euro, reclami entro il termine di 60 giorni

PALERMO – A partire dal primo aprile 2012, per le controversie con l’Agenzia delle Entrate di valore fino a 20.000 euro, chi vuole ricorrere in Commissione Tributaria è obbligato a presentare, prima del ricorso, un “reclamo” diretto allo stesso Ufficio che ha emanato l’atto. Attenzione, perché per queste controversie la mancata presentazione del reclamo costituisce causa di inammissibilità del ricorso.
Si tratta, come è evidente, di un nuovo istituto deflattivo del contenzioso, previsto dall’art. 39 del Dl 98/2011, volto ad evitare che giungano in Commissione Tributaria, notoriamente ingolfate da un numero molto alto di ricorsi, questioni che possono essere invece eliminate proprio sul nascere. Il reclamo deve essere presentato entro lo stesso termine (60 giorni) e con le stesse modalità previsti per il ricorso.
Pertanto, deve contenere tutti gli elementi che caratterizzano il ricorso vero e proprio, necessita dell’intervento del difensore tecnico se la lite è di valore superiore a 2.582,25 euro ed anche la sua notifica all’ufficio fiscale deve avvenire con le stesse modalità del ricorso.
L’Ufficio può accogliere il reclamo (con il quale il contribuente può avere chiesto l’annullamento totale in autotutela oppure una rideterminazione della pretesa), oppure fare una “controproposta”.
Se il reclamo non viene accolto, oppure se il contribuente non aderisce alla controproposta dell’Ufficio, oppure ancora se trascorrono inutilmente 90 giorni dalla sua presentazione senza alcuna risposta dell’Ufficio, lo stesso reclamo produce gli effetti del ricorso.
In questi casi, ossia in presenza di esito negativo del reclamo, entro i successivi trenta giorni e senza ulteriori formalità, dovrà avvenire, a cura del contribuente, la costituzione in giudizio in Commissione Tributaria.
Come si può ben capire, il nuovo istituto rappresenta una forma di “attivazione obbligatoria dell’autotutela”, simile a quella che caratterizza l’attività del Garante del Contribuente e, conseguentemente, capace di esplicare effetti forse non sufficientemente risolutivi.
Senza ancora avere avuto modo – evidentemente – di saggiarne l’efficacia, ci si chiede se l’Ufficio sarà disponibile, dopo avere emesso un avviso di accertamento o di rettifica, a rivederne il contenuto e modificarlo, riconoscendone una carenza e smentendo (anche in parte) il lavoro fatto in precedenza.
Tentando di fugare questo dubbio, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il riesame dell’atto di accertamento originariamente emesso non sarà affidato allo stesso settore che lo ha elaborato, ma ad un altro gruppo di lavoro appositamente costituito. Speriamo che questo escamotage sia sufficiente.

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