Aerei: alla faccia del “low cost”, ecco come decollano le tariffe - QdS

Aerei: alla faccia del “low cost”, ecco come decollano le tariffe

Dario Raffaele

Aerei: alla faccia del “low cost”, ecco come decollano le tariffe

sabato 21 Aprile 2012

Trasparenza inesistente: un volo pubblicizzato a 28,74 € arriva a costarne 78

CATANIA – Come ci rimarreste se, recandovi dal fruttivendolo per acquistare un kg di arance prezzato a 0,50 centesimi, al momento di uscire i soldi dal portafogli, il commerciante vi chiedesse un prezzo finale di 1,50 euro adducendo che al costo base bisogna aggiungere quello per il trasporto, per il gasolio, per la lucidatura del frutto, del packaging e altro ancora?
Questo accade regolarmente quando si decide di acquistare un volo online. è così che, per fare un esempio, un biglietto aereo della Ryan air, per la tratta Madrid-Bologna del 15 luglio, pubblicizzato a soli 28,74 euro, viene a costare all’utente online la bellezza di 77,99 euro con carta di credito.
Al prezzo base infatti bisogna aggiungere: 2 euro di tassa Eu261, 6 euro per il web check in (obbligatorio), 35 euro (!!) per il trasporto in stiva di un bagaglio, 6 euro per i diritti amministrativi, altri 0,25 per non meglio identificate tasse passeggero. Quasi 50 euro in più del prezzo pubblicizzato! Alla faccia della trasparenza.
Le cose non vanno meglio per altre compagnie aeree. Un Catania-Milano Malpensa del 12 maggio, ritorno il giorno dopo, pubblicizzato al prezzo di 118,49 euro, alla fine delle transazione – aggiungendo bagaglio da stiva, tasse aeroportuali e pagamento con carta di credito – viene a costare 160,49 euro (anche qui l’esborso supplementare, non reclamizzato è di 42 euro!). Il giochino, poco simpatico per il consumatore, si ripete pressoché con tutte le compagnie aeree (euro più, euro meno).
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte condannato le compagnie aeree per la scarsa trasparenza delle loro tariffe. Il 14 marzo 2012 l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 70.000 euro nei confronti della compagnia aerea spagnola low cost Vueling ailines, perché le tariffe aeree pubblicizzate nella home page del sito, a partire dal 2007, non comprendono il costo per il pagamento con carta di credito (da 5,5 a 12 euro per singola transazione), che compare solo al termine della procedura di prenotazione on line (oppure consultando la sezione “Informazioni utili”): ciò in chiaro contrasto con la normativa comunitaria e nazionale che prevedono la massima trasparenza nella pubblicità delle tariffe aeree e navali. L’Agcm ribadisce poi che il servizio per il pagamento con carta di credito non ha natura diversa dal servizio di trasporto e non può perciò comportare oneri aggiuntivi rispetto alle tariffe pubblicizzate dalla compagnia.
Il Regolamento (CE) n. 1008/2008 prevede, tra l’altro, che le compagnie aeree e le agenzie di viaggio assicurino la massima trasparenza per le tariffe aeree dei voli in partenza da aeroporti dell’Unione europea operati da vettori comunitari ed extracomunitari.
La normativa comunitaria prevede che la tariffa sia “all inclusive” e che le singole voci che la compongono siano specificate (breakdown of the price), almeno per quel che riguarda: tariffa aerea passeggeri e merci; tasse; diritti aeroportuali; altri diritti, tasse o supplementi connessi al esempio alla sicurezza o ai carburanti.
Il regolamento, comunque, impone la massima trasparenza anche per i supplementi di prezzo opzionali, come ad esempio l’assicurazione di viaggio o le tariffe supplemento bagagli, che devono essere comunicati in modo chiaro e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione (tramite agenzia di viaggio, site internet o altro canale di prenotazione).
Come si vede, dunque, le norme ci sono, ma i giganti dei cieli continuano a ignorarle a discapito dei consumatori. E ancora c’è chi parla di low cost…
 

 
Pubblicità ingannevole secondo la L. n. 40 del 2007
 
In ambito nazionale, la trasparenza delle tariffe è stata introdotta con la legge 2 aprile 2007, n. 40 (cosiddetto pacchetto Bersani) che all’art. 3 cita: “al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato”, ha espressamente vietato “le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell’offerta”. I messaggi che non rispettano queste indicazioni sono considerati pubblicità ingannevole sanzionabile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cosi come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, art. 1) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro.

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