Liberalizzazione farmacie: aperte anche in orari diversi dai turni - QdS

Liberalizzazione farmacie: aperte anche in orari diversi dai turni

Melania Tanteri

Liberalizzazione farmacie: aperte anche in orari diversi dai turni

sabato 21 Aprile 2012

Con la circolare del 30 marzo dell’assessore Russo e il via libera dell’Avvocatura di Stato. Aumentano le sedi e i titolari ed è prevista la gestione associata per gli under 40

PALERMO – L’agenda delle liberalizzazioni è ai nastri di partenza. E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012, supplemento ordinario n. 53,  la legge n. 27/2012,  di conversione, con modificazioni, del decreto legge, n.1 del 24 gennaio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” il cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni.
In questa prima fase il Quotidiano di Sicilia analizza per i propri lettori gli aspetti che riguardano la Sanità pubblica per verificare quanto di quel che viene proposto a livello nazionale sarà poi attuato nell’Isola.
Tra i primi a partire i provvedimenti che riguardano farmacie e professionisti.
La legge di conversione ha apportato notevoli modifiche al testo originario del decreto “liberalizzazioni”. E intanto l’assessore regionale alla salute, Massimo Russo, ha dato il via libera all’orario di apertura libero delle farmacie, dopo aver richiesto un parere all’avvocatura dello Stato.
Sintetizzando i provvedimenti previsti dall’articolo 11 del decreto, modificato dalla legge 27/2012, che riguarda il “Potenziamento del servizio di distribuzione  farmaceutica,  accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla  disciplina della somministrazione dei farmaci” evidenziamo che il Governo ha previsto un quorum di una farmacia ogni 3.300 abitanti in luogo dei 5.000 e 4.000 abitanti attualmente previsti rispettivamente in centri fino a 12.500 abitanti e in centri con un numero di abitanti superiore a tale entità; è prevista la possibilità di aprire una ulteriore farmacia se la popolazione eccedente supera il 50% del parametro. Dunque regole più semplici per l’apertura di nuove farmacie.
Scopo della disposizione è quello di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti e di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le aziende sanitarie locali, ed entro il limite del 5% delle sedi, possono istituire una farmacia nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10 mila mq, purché non sia già  aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
In questo modo i Comuni assicureranno una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, ed un’equa distribuzione sul territorio, anche nei territori scarsamente abitati.
La norma dispone ancora che il numero di farmacie spettanti a ciascun comune sarà sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, ed in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istat.
I Comuni dovranno individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e inviare i dati alla regione nel giro di trenta giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (25 marzo 2012). Entro sessanta giorni dall’invio dei dati, a loro volta le regioni e le province autonome bandiranno il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, e provvederanno ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche. Nel caso in cui non provvedano al concorso il Consiglio dei ministri eserciterà i poteri sostitutivi con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell’amministrazione inadempiente alle procedure concorsuali. Al concorso straordinario potranno partecipare tutti i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, iscritti all’albo professionale, non titolari di farmacia, i titolari di farmacia rurale sussidiata i quali potranno partecipare alla selezione in solo due regioni e non aver compiuto ancora i 65 anni di età.
La commissione esaminatrice regionale determinerà una graduatoria unica ad eventuale scorrimento, sulla base della valutazione dei titoli dei candidati; a parità di punteggio, prevarrà il candidato più giovane. E’ prevista anche la gestione associata per gli under 40. Fino al 2022, tutte le farmacie saranno offerte in prelazione ai Comuni in cui le stesse hanno sede.
Novità anche sugli orari, come detto già applicate in Sicilia: i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediranno l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie potranno inoltre praticare sconti sui prezzi pagati direttamente dai clienti per i farmaci e i prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela.
 


Obblighi farmacie. Dotazione minima di personale in base al fatturato
 
Cambiamenti anche per i professionisti: nel prescrivere un farmaco, il medico è tenuto ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali, sono i cosiddetti farmaci equivalenti. Il farmacista e’ tenuto a fornire all’assistito  il medicinale con il prezzo più basso se il cliente lo desidera o, quando nessun medicinale fra quelli indicati ha il prezzo più basso, a fornire quello prescritto.
Tale disposizione al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, a tutela della persona, e per rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica.
Stessa sorte per i medicinali veterinari che devono obbligatoriamente essere venduti dai farmacisti mentre si potranno continuare ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica.
La norma, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, stabilisce anche la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria.
Il comma 11 istituisce anche un fondo di solidarietà per le farmacie dei piccoli Comuni, presso l’Enpaf, l’ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti, per l’assistenza farmaceutica nei Comuni con meno di mille abitanti.
 

 
Federfarma teme la prevaricazione della logica commerciale
 
Si registrano le prime reazioni al decreto Monti.
Non è soddisfatta Federfarma che per bocca del suo presidente Anna Rosa Racca teme che il provvedimento sulle liberalizzazioni possa “far prevalere una logica commerciale mettendo in forte crisi il sistema”.
 “A seguito dell’entrata in vigore del famigerato decreto Monti è assolutamente necessario che gli uffici comunali predispongano la nuova pianta organica delle farmacie con raziocinio e senza ledere quelle già esistenti” a sostenerlo Stefano Santoro candidato del PdL al consiglio comunale di Palermo – “Il futuro Consiglio Comunale dovrà adottare un atto ponderato e intelligente, e non permettere che nel caso di ritardo la competenza venga trasferita alla Regione, sarò io ad occuparmene personalmente – ha concluso Santoro – schierandomi a fianco dei farmacisti che lavorano con sacrificio da anni”.

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