Campi elettromagnetici, da lunedì le nuove norme sull’esposizione - QdS

Campi elettromagnetici, da lunedì le nuove norme sull’esposizione

Bartolomeo Buscema

Campi elettromagnetici, da lunedì le nuove norme sull’esposizione

mercoledì 25 Aprile 2012

In vigore la parte del Decreto legislativo 81/08 che recepisce la Direttiva europea 2004/40. In prima fila la valutazione del rischio in ambito lavorativo, pena pesanti sanzioni

CATANIA – Lunedì prossimo entrerà in vigore del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, che recepisce la direttiva europea 2004/40/CE sulle “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici”. è un’occasione per mettere a fuoco i criteri per la valutazione del rischio, in ambito lavorativo,  derivante dall’esposizione a campi elettromagnetici, con particolare riferimento alle radiazioni da zero a trecento GHz.
Valutare un rischio significa procedere a un esame sistematico di tutti gli aspetti attinenti il lavoro dall’individuazione delle cause probabili di danno, al fine di eliminare o ridurre il rischio stesso. Si tratta di un percorso che comprende più tappe. Proviamo a elencarne le principali.

Identificazione delle sorgenti di pericolo

L’identificazione delle sorgenti di pericolo è il primo passo per una corretta valutazione del rischio. Una prima distinzione concerne le fonti di emissione: a radiofrequenze, a basse frequenze.
Per ogni tipologia di fonte di emissione, la legge prevede l’adozione di misure protezione, collettive e individuali, tra cui la formazione/informazione dei lavoratori, al fine di fornire ai lavoratori esposti la giusta consapevolezza dell’esposizione, nonché i corretti comportamenti da adottare.
In realtà la tabella in pagina si riferisce al “rischio specifico” dei lavoratori che sono esposti giornalmente fonti di emissione di campi elettromagnetici.  C’è anche il “rischio generico” che coinvolge i lavoratori che utilizzano un qualsiasi elettrodomestico che funziona a corrente elettrica o lavorano davanti a videoterminali o in luoghi di lavoro situati in prossimità di antenne radio base o elettrodotti.
Ricordiamo che la corretta misura dell’entità dell’esposizione deve essere eseguita secondo la Norma CEI 211-7 per la misura di campi ad alta frequenza, e secondo la Norma CEI-ENV 50166-1 per la misura di campi a bassa frequenza.

Eliminazione o riduzione del rischio

Una possibilità di ridurre le emissioni elettromagnetiche è la schermatura. I campi elettrici sono fortemente attenuati anche dagli oggetti materiali non conduttivi che s’interpongono tra le sorgenti e gli individui: una parete o un edificio sono utili attenuatori di campo elettrico;invece i campi magnetici, non subiscono attenuazione da parte degli oggetti materiali. Pertanto si ritrovano quasi inalterati all’interno e all’esterno di un edificio.
Quando si parla di protezione è importante sapere che la possibilità di schermatura dipende anche dal fatto che l’emissione della sorgente sia “intenzionale” o “accidentale”.
Nel primo caso, in cui l’emissione di un campo elettromagnetico è necessaria per diffondere un segnale elettromagnetico (per esempio: stazioni radio-base, apparati radar), non è possibile schermare la sorgente, ovvero impedire che le sue emissioni diffondano nell’ambiente circostante, poiché questo ne impedirebbe il regolare funzionamento. è il caso del MUOS, il nuovo sistema satellitare a microonde della Marina militare statunitense, che sta creando seri problemi di inquinamento elettromagnetico nella nostra Isola, e per il quale anche il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, è seriamente preoccupato.
Nel secondo caso, cioè quando l’emissione sia accidentale, come negli elettrodotti, elettrodomestici, computer, evidentemente non ci sono difficoltà: basta schermare la stessa sorgente. In questo caso gli schermi si realizzano con l’impiego di pannelli o contenitori metallici o comunque di materiale che possegga una buona conducibilità elettrica.

Informazione e formazione dei lavoratori

Questo è un aspetto molto importante che spetta al datore di lavoro. Infatti, l’articolo 184 del D.Lgs 81/08 recita: “Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a. alle misure adottate;
b. all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
c. ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d. alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
e. alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f. alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
g. all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso”.

Sorveglianza sanitaria

Anche questo è un aspetto importante contemplato dal D.Lgs 81/2008 che impone una sorveglianza sanitaria, da effettuare periodicamente, decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio (donne in stato di gravidanza, minori, ecc.), tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi. L’organo pubblico di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre periodicità diverse da quelli forniti dal medico competente.
Infine, riteniamo importante precisare che per la mancata effettuazione della valutazione del rischio è previsto l’arresto da tre a sei mesi o un ‘ammenda da 2.500 a 6.400 euro in capo al datore di lavoro e al dirigente preposto.

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