Pacchetti turistici e scarsi servizi così la vacanza viene “rovinata” - QdS

Pacchetti turistici e scarsi servizi così la vacanza viene “rovinata”

Eloisa Bucolo

Pacchetti turistici e scarsi servizi così la vacanza viene “rovinata”

venerdì 27 Aprile 2012

La Cassazione concede il risarcimento danni a una famiglia “scontenta”

CATANIA – Animazione, mini club per bambini, spiagge attrezzate, campi sportivi, sono requisiti non trascurabili per orientare la scelta di una famiglia verso un pacchetto turistico piuttosto che un altro. Se però all’arrivo la realtà è meno paradisiaca di quella prefigurata dal depliant, la vacanza può considerarsi rovinata?
Per la Cassazione il risarcimento dei danni per i disservizi patiti durante la vacanza è dovuto anche per gli optional da considerare “strettamente funzionali alla finalità turistica”, causa qualificante per il contratto. In particolare la terza sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 3256/12, pubblicata il 2 Marzo, ha ribaltato la sentenza di primo e secondo grado, dando ragione ai genitori di due minori che avevano acquistato un soggiorno di due settimane presso un villaggio turistico durante il quale, previo acquisto di una tessera club, avrebbero potuto usufruire di una serie di servizi tra i quali: una spiaggia attrezzata, un miniclub per bambini, piscina e animazione. Nella fattispecie i genitori avevano lamentato continui disservizi verificatisi durante il soggiorno: la spiaggia angusta e poco balneabile date le tante barche posteggiate; un intrattenimento poco professionale; personale poco competente in occasione dello smarrimento temporaneo della figlia.
La corte di merito aveva rigettato la domanda asserendo che la fattispecie non rientrava nell’ambito applicativo stabilito dall’art. 2 del d.lgs n.111/1995, in materia di pacchetti turistici. Per la Corte, i servizi acquistati mediante “tessera club”, non rientrerebbero tra i servizi accessori all’alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto viaggi, “trattandosi di mere facilitazioni accessorie al soggiorno (…)”. Inoltre, l’intrattenimento non professionale, sarebbe, per la Corte, imputabile alla scelta di un villaggio a tre stelle, livello non di eccellenza, e, ancora, mancavano reclami in loco o raccomandate attestanti gli «inadempimenti qualitativi».
La Cassazione sottolinea a tal proposito che il reclamo in loco è volto a consentire di porre rimedio alle inadempienze, mentre il reclamo con raccomandata è facoltativo e “non comportante decadenza”, al fine di favorire la soluzione della controversia in via stragiudiziale.
I giudici di piazza Cavour, individuato l’ambito di applicabilità della disciplina in tema di “pacchetti turistici”, e ritenuto che i pregiudizi subiti dai coniugi si sostanziano nel disagio e nell’afflizione per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo, ha rinviato alla Corte d’Appello la quantificazione di un risarcimento adeguato alla famigliola insoddisfatta.
Scrivete a segreteria@veroconsumo.it se siete vittime di disservizi, affinchè possa aiutarvi ad ottenere il risarcimento dovuto per i disagi ed i danni patiti.

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