Clausole vessatorie, l’Autorità garante del mercato decide - QdS

Clausole vessatorie, l’Autorità garante del mercato decide

Massimo Piccolo

Clausole vessatorie, l’Autorità garante del mercato decide

venerdì 04 Maggio 2012

Lo stabilisce il decreto legge 1/2012 sulle liberalizzazioni, il “Cresci-Italia”

PALERMO – Nei primi mesi del 2012, il Governo Monti ha emanato il decreto legge 1/2012 sulle liberalizzazioni, detto anche “Cresci-Italia”, convertito nella legge 27/2012. Vediamo qui di illustrare una materia, fra le tante ricomprese: le “Clausole vessatorie”.
D’ora in poi le clausole vessatorie   potranno essere dichiarate vessatorie, oltre che dal giudice competente (art. 37 decreto legislativo 206/2005 – cod. del consumo), anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L’art. 5 del decreto Monti “Cresci-Italia, di cui ad inizio di questo articolo, ha infatti aggiunto al “Codice del consumo” (decreto legislativo 206/2005), l’art. 37-bis, il quale, al comma 1, recita: “L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari”.
Per chi non lo ricordasse, le clausole vessatorie sono le clausole che, inserite in un contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33 del codice del consumo, v. sopra).
Inoltre, il comma 3 dell’art. 37-bis citato, prevede che: Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L’Autorità si pronuncia sull’interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
In altre parole, una volta accertata, a seguito di interpello, la “non vessatorietà” della clausola “interpellata”, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non può successivamente dichiararla “vessatoria”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017