Dal Commissario “no” al mutuo di 500 milioni della Regione - QdS

Dal Commissario “no” al mutuo di 500 milioni della Regione

Lucia Russo

Dal Commissario “no” al mutuo di 500 milioni della Regione

venerdì 04 Maggio 2012

Stoppato il Ddl n. 898 “Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie” approvato dall’Ars il 27 aprile scorso. Non destinato ad investimenti ma a varie spese correnti, tra cui “mera manutenzione forestale”

PALERMO – Ad appena una settimana dall’impugnativa della finanziaria regionale, il Commissario dello Stato, prefetto Carmelo Aronica, boccia interamente un’altra legge, approvata il 27 aprile dall’Assemblea regionale siciliana, precisamente il ddl n. 898 dal titolo “Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie”.
“Si ritiene che il provvedimento legislativo testé approvato sia in contrasto con gli articoli 81, 4° comma , 117, 3° comma e 119, 6° comma della Costituzione in quanto autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare operazioni finanziarie per investimenti non coerenti con quelli previsti dall’art. 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003”.
In breve il Parlamento ha dato il via libera all’indebitamento della Regione per spese che non hanno la caratteristica di accrescere il patrimonio dell’ente pubblico che le sostiene. Anche la Regione Siciliana, anche se Regione a Statuto speciale, deve applicare l’articolo 3 della L 350/2003 perchè, scrive il Commissario, “La finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della «finanza pubblica allargata» nei cui riguardi lo Stato aveva, e conserva, poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva, e può, chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei”.
L’investimento finanziario dovrebbe – scrive Aronica -, a rigore generare maggiori entrate (derivanti a seconda dell’intervento finanziario, dalle tariffe per l’uso delle infrastrutture ovvero dai flussi di ritorno causati dal plusvalore conseguito dall’ente), entrate che consentirebbero di pagare il servizio del debito senza aggravi di tassazione per le generazioni future.
Invece dall’esame degli interventi da finanziare con il mutuo, emergono spese che non rientrano negli investimenti. A partire dal cofinanziamento del Por 2007/2013 per 66,9 mln nel 2012 e 69,9 mln nel 2013, a valere sul Fondo sociale europeo, notoriamente volto a favorire l’occupazione e difficilmente riconducibile a tipologie di investimento secondo l’art. 3 della L 350/03.
La stessa cosa per i 170 milioni di euro da destinare alla ricostituzione dei boschi deteriorati e distrutti da incendi e a “piccole opere di bonifica connesse, risarcimenti, cure colturali e recinzioni”. Tutte queste, pur se riconducibili in astratto alla categorie delle spese in conto capitale, non appaiono assumere i connotati della comune nozione di investimento. Si tratta, infatti, scrive il commissario, di opere di mera manutenzione forestale.
Scrive il Commissario: “Medesime considerazioni vanno svolte per il capitolo 554229 le cui disponibilità dovrebbero finanziare indistintamente “interventi per la rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale turistica e culturale delle foreste”.
Dai chiarimenti forniti si evince che si tratta di interventi per i quali la Regione aveva richiesto di utilizzare i fondi FAS e che, in mancanza dei relativi trasferimenti da parte dello Stato, li ha posti a proprio carico finanziandoli con il ricorso al mercato”.
E ancora con quel mutuo si intende finanziare anche i 12 milioni di euro da trasferire trasferire all’Ente di Sviluppo Agricolo per la campagna di meccanizzazione agricola. Coi sono, poi, risorse di cui ai capitoli 776015 e 776016 si riferiscono prevalentemente ad interventi di somma urgenza per lavori di conservazione, restauro, manutenzione e valorizzazione di monumenti e siti archeologici, nonché per la tutela, la custodia e la manutenzione, la conservazione e il restauro di beni monumentali naturalistici ed ambientali.. Infine “Il capitolo 746401, anch’esso inserito nell’aggregato economico 6 “spese per investimenti” prevede addirittura che il contributo in favore dei consorzi ittici costituiti da enti pubblici locali possa essere destinato al funzionamento degli stessi e pertanto non è compatibile con la definizione di investimento finanziabile attraverso il ricorso all’indebitamento”.
Con la delibera di impugnativa, il Commissario snocciola in 15 pagine le ragioni per cui tale operazione di indebitamento per circa 500 milioni di euro, pensata dalla Regione, non è affatto volta alla realizzazione di investimenti.
 


Per l’art. 3 della L 350/2003 gli enti si possono indebitare solo per finanziare spese di investimento
 
Scrive il Commissario: “Il suddetto articolo, come modificato dall’articolo 62, comma 9 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008, al comma 16 prevede che: «Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento».
Il successivo comma 17 definisce le operazioni finanziarie che costituiscono indebitamento. Il comma 18 testualmente recita:« Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione,  la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati  specificamente  alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h)  i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e  alla valorizzazione del territorio
»”.

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